Il sesto emendamento della Company Law

25 Mar 2024 | Diritto privato, Legislazione

Lo scorso 29 dicembre, nel trentesimo anniversario dall’approvazione della Company Law della Repubblica Popolare Cinese, il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, dopo quattro revisioni e cinque anni di consultazione pubblica, ne ha dato alla luce il sesto emendamento, un atto di assoluta pregnanza per tutti gli investitori internazionali operanti in Cina.

La nuova Company Law, infatti, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio del 2024, introducendo rilevanti novità per tutte le società costituite nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, siano esse di proprietà domestica o straniera. 

Per effetto della riforma, in particolare, si apportano significative modifiche al sistema vigente di diritto societario in materia di corporate governance, conferimenti di capitale, responsabilità degli amministratori, corporate disclosure, obbligazioni, contenzioso e registrazione. 

Di seguito riportiamo le principali novità. 


MISURE PIU’ STRINGENTI SUI CONFERIMENTI DI CAPITALE PER LE LIMITED LIABILITY COMPANIES: Ogni socio dovrà eseguire il conferimento di capitale sottoscritto a una distanza massima di 5 anni dalla data di costituzione della società. 

Il precedente regime concedeva ai soci piena autonomia contrattuale: il contratto di società stabiliva il termine finale per il conferimento di capitale cui ogni socio era obbligato. Tale flessibilità ha agevolato la rapida costituzione di nuove società, ma ha anche favorito l’emersione di abusi a danno dei creditori, come esemplificato dalla proliferazione di società ad alta capitalizzazione e termini di conferimento pluridecennali, se non secolari. 

Il nuovo regime, applicato sia in fase di formazione che in fase di aumento del capitale sociale (art. 228), impone, quindi, 5 anni dalla costituzione della società come termine legale massimo per il conferimento di capitale (art. 47), salvo che sia richiesto diversamente da altri leggi e/o regolamenti. 

JOINT STOCK COMPANY (JSC) E LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC): Rafforzamento degli obblighi di soci e amministratori in relazione a conferimenti non eseguiti.

Qualora la società risulti insolvente prima della scadenza del termine di conferimento, questa o i suoi creditori possono richiedere ai soci l’immediata esecuzione dell’obbligazione. 

Ai sensi dell’art. 52, che codifica una precedente interpretazione giudiziale, il socio inadempiente non solo avrà l’obbligo di versare il capitale sottoscritto e di risarcire la società per ogni danno causato da tale inadempienza, ma, dopo un periodo di tolleranza di almeno 60 giorni e previa delibera del consiglio di amministrazione, perderà anche il diritto alla quota di partecipazione sociale, che dovrà essere annullata, con conseguente riduzione del capitale sociale, ovvero trasferita agli altri soci. 

Si introduce, inoltre, un regime di responsabilità solidale degli altri soci in caso di mancato conferimento in natura o in capitale, nonché un regime di responsabilità solidale degli amministratori per violazione dell’obbligo di verifica e richiesta di adempimento. 

In caso di ritiro illegale del conferimento, gli amministratori, i membri del consiglio di sorveglianza e i membri del senior management possono essere soggetti a responsabilità civile e amministrativa. 

Ai fini di maggiore trasparenza e con lo scopo di offrire ai creditori sociali uno standard più elevato di protezione, ogni società è, poi, tenuta alla pubblicazione dell’ammontare di capitale sottoscritto e di capitale versato nel National Enterprise Credit Information Publicity System (art. 40). In tale contesto, l’autorità pubblica predisposta alla registrazione ha il potere di esaminare l’importo di capitale sottoscritto e il termine di conferimento e, qualora riscontri anomalie, può ordinare alla società di apportare le dovute modifiche. 

RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE: Maggiore flessibilità e spazio alla Corporate Social Responsibility.

Il regime vigente prevede la presenza obbligatoria di almeno un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione statale. Per effetto della riforma, tutte le società di medio-grandi dimensioni (sia LLC che JSC), siano esse a partecipazione statale o meno, con almeno 300 dipendenti, sono obbligate ad ammettere la presenza in consiglio di amministrazione di almeno un rappresentante dei lavoratori, a meno che un rappresentante dei lavoratori sieda nel consiglio di sorveglianza delle medesime (artt. 68 e 120).
Si segnala, altresì, l’enfasi adottata dal legislatore nel richiedere di istituire “un’organizzazione democratica di gestione dei lavoratori dipendenti”, basata sull’attività del congresso di rappresentanza dei lavoratori, per la protezione dei diritti e degli interessi legittimi di questi ultimi. A tale scopo, si prescrive che la società, qualora deliberante su materie di fondamentale importanza (e.g. una proposta di scioglimento), è chiamata a ricevere il parere delle organizzazioni sindacali, nonché le opinioni e le proposte del congresso dei lavoratori, a pena dell’invalidità della delibera.       
A tal proposito, la riforma si preoccupa di consolidare la partecipazione dei lavoratori al processo di formazione delle decisioni societarie, una componente del modello di Corporate Social Responsibility (CSR). 

Secondo il diritto societario vigente, inoltre, improntato all’acquisizione di un sistema dualistico, ogni società, oltre all’assemblea dei soci e al consiglio di amministrazione, deve essere composta da un terzo organo, di carattere monocratico o collegiale (il consiglio di sorveglianza), deputato, nell’interesse della società, al controllo delle operazioni societarie, al fine di valutare la loro conformità rispetto alle leggi e allo statuto. Per effetto della riforma, lo statuto, in alternativa alla costituzione del consiglio di sorveglianza, può richiedere la costituzione di un audit committee in seno al consiglio di amministrazione, sì da adottare un sistema monistico (artt. 69 e 121). In relazione alle LLC di piccole dimensioni o con ristretto numero di soci, questi possono rinunciare unanimemente al consiglio di sorveglianza, al sindaco e dell’audit committee (art. 83). 

La normativa in vigore prevede che il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato unico e il direttore generale della società siano qualificati come rappresentanti legali della società, indipendentemente dal fatto che agiscano effettivamente in rappresentanza negoziale o processuale. Nella riforma, la qualifica di rappresentante legale della società è, invece, attribuita a qualsiasi amministratore o al direttore generale della società che agisca effettivamente in nome e per conto della società.
Le dimissioni di una delle figure sopra menzionate, in quanto rappresentante legale, comportano le dimissioni della seconda posizione, sicché, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, la società dovrà nominare un nuovo rappresentante legale (art. 10). 

Nonostante l’assemblea dei soci continui a essere considerato il principale organo societario, la riforma, ai fini di razionalizzazione, chiarezza e semplificazione, riduce i suoi poteri decisori in favore del consiglio di amministrazione, stabilendo che l’assemblea non ha più “il potere di determinare le strategie operative e i piani di investimento della società” né “il potere di esaminare e approvare il piano di bilancio annuale e il piano dei conti finali della società”. L’assemblea, inoltre, acquista il mero potere di autorizzare il consiglio di amministrazione all’emissione di obbligazioni (art. 59).
In caso di socio unico, costui può esercitare i poteri deliberativi attribuiti all’assemblea, a condizione che la decisione del socio sia presa per iscritto, firmata o timbrata dallo stesso e depositata presso la società (art. 60).

In materia di consiglio di amministrazione, la riforma modifica parzialmente i precedenti limiti al numero di amministratori. Sia per le Limited Liability Companies (LLC) che per le Joint Stock Companies (JSC), il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno tre amministratori e non è previsto un limite massimo. Per le società di piccola dimensione o con numero ristretto di soci, indipendentemente dal fatto che si tratti di una LLC o di una JSC, è ammessa la nomina di un amministratore unico (artt.75 e 128). 

In materia di CSR e fattori ESG, il nuovo art. 20 recita: «Nel condurre le operazioni commerciali, la società deve tenere in considerazione gli interessi dei dipendenti, dei consumatori e di altre parti interessate, nonché la protezione dell’ambiente e altri interessi pubblici, e assumersi la responsabilità sociale. Lo Stato incoraggia le imprese a partecipare ad attività di pubblica utilità e a pubblicare rapporti sulla responsabilità sociale». 

Infine, la responsabilità sociale degli amministratori è estesa, in quanto il contenuto dei doveri fiduciari viene chiarito e dettagliato (artt. 180 e 184).  

EMISSIONE DI AZIONI SPECIALI

In conformità al regime vigente, solo le JSC che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti speciali del Consiglio di Stato possono emettere azioni diverse da quelle ordinarie, mentre per effetto della riforma ogni JSC sarà ammessa all’emissione di azioni speciali (art.144).

PIERCING THE CORPORATE VEIL: Nuova fattispecie verticale.

Due sono gli attributi imprescindibili di ogni sistema di diritto societario: il principio di responsabilità limitata dei soci e la caratterizzazione di ogni società come persona giuridica distinta dai soci.

Al fine di prevenire gli abusi, il regime attualmente vigente abbraccia la dottrina denominata “piercing the corporate veil”. Di conseguenza, se un socio abusa dello status di persona giuridica indipendente dalla società per eludere i debiti e danneggiare gravemente gli interessi dei creditori, lo status di persona giuridica indipendente (a responsabilità limitata) sarà ignorato e tale socio sarà responsabile in solido per i debiti della società (fattispecie orizzontale). A questo proposito, il nuovo articolo 23 introduce una disciplina aggravata, per vincolare non solo il socio, ma anche tutte le altre entità da questo controllate (fattispecie verticale): per cui quando si hanno due o più società sotto il proprio controllo per compiere gli atti sopra menzionati, ciascuna società sarà responsabile in solido per i debiti della società direttamente interessata.  

ALTRI INTERVENTI

Si noti, inoltre, l’introduzione di una procedura semplificata per la cancellazione dal registro e l’estinzione della società, qualora la società non sia incorsa in debiti per tutta la durata della sua esistenza ovvero abbia estinto integralmente le proprie obbligazioni (art. 240), e l’introduzione di una riforma migliorativa della disciplina regolante i c.d. corporate bonds

In ultima istanza, ai soci di minoranza viene conferito il potere di richiedere accesso ai libri contabili, ritenuto strumentale all’esercizio del diritto di informazione, nonché all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi in capo al socio.

CONCLUSIONE

Il sesto emendamento alla Company Law costituisce il più significativo tentativo di riforma del sistema di diritto societario degli ultimi vent’anni.

Molteplici sforzi sono stati profusi dal legislatore nel rafforzare i diritti di controllo dei soci e combattere gli abusi più frequenti a danno dei soci e degli stakeholder, concedendo, al contempo, maggiore flessibilità nella costruzione della governance societaria e della compagine azionaria.

Per tutti gli investitori operanti in Cina si prospettano, quindi, tempi di studio e analisi. Le società costituite in Cina prima dell’entrata in vigore della riforma dovranno, infatti, modificare gli articoli statutari, al fine di conformare lo statuto alle nuove norme imperative.

Citazione consigliata: Cardillo I., [Titolo], in Istituto di Diritto Cinese, [data], disponibile all’indirizzo […]

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