Legge della Repubblica Popolare Cinese Contro le Sanzioni Straniere
(Approvata dalla 29ª sessione del Comitato Permanente della XIII Assemblea Nazionale del Popolo, promulgata e in vigore il 10 giugno 2021)
Ordine n. 90 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping
Di seguito in traduzione italiana la Legge della Repubblica Popolare Cinese Contro le Sanzioni Straniere 中华人民共和国反外国制裁法
Articolo 1 Al fine di salvaguardare la sovranità nazionale cinese, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, e di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi, la presente legge è emanata in conformità alla Costituzione.
Articolo 2 La Repubblica Popolare Cinese persegue una politica estera indipendente di pace, persegue i cinque principi di rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale, non aggressione reciproca, non interferenza negli affari interni altrui, uguaglianza e mutuo beneficio, e pacifica convivenza. Difende il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale. Sviluppa relazioni amichevoli con tutti i paesi del mondo e promuove la costruzione di una comunità per un destino condiviso del genere umano.
Articolo 3 La Repubblica Popolare Cinese si oppone all’egemonismo e alla politica della forza, nonché a qualsiasi interferenza negli affari interni della Cina da parte di altri paesi, sotto qualsiasi pretesto o modalità.
Qualora un paese straniero, in violazione del diritto internazionale e delle norme fondamentali delle relazioni internazionali, limiti o reprima la Cina con vari pretesti o, in base alle proprie leggi nazionali, adotti misure restrittive discriminatorie contro cittadini o organizzazioni cinesi, e interferisca negli affari interni della Cina, la Cina ha il diritto di adottare contromisure corrispondenti.
Articolo 4 I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato possono decidere di inserire nella lista delle contromisure le persone fisiche e le organizzazioni coinvolte, direttamente o indirettamente, nella formulazione, decisione o attuazione delle misure restrittive discriminatorie di cui all’articolo 3.
Articolo 5 In aggiunta agli individui e alle organizzazioni inclusi nella lista delle contromisure di cui all’articolo 4, i dipartimenti competenti del Consiglio di Stato possono decise di adottare contromisure contro i seguenti individui e organizzazioni:
- I coniugi e familiari stretti degli individui inclusi nella lista delle contromisure;
- Gli alti dirigenti o i controllori effettivi delle organizzazioni incluse nella lista delle contromisure;
- Le organizzazioni in cui gli individui inclusi nella lista delle contromisure rivestono posizioni dirigenziali di alto livello;
- Le organizzazioni di fatto controllate da individui e organizzazioni inclusi nella lista delle contromisure o in cui detti individui e organizzazioni partecipano alla costituzione o funzionamento.
Articolo 6 I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato possono, in base ai rispettivi doveri e alla divisione dei compiti, decidere di adottare una, o più, delle seguenti misure contro gli individui e le organizzazioni specificate agli articoli 4 e 5 della presente legge in base alle circostanze concrete:
- Rifiuto di rilascio del visto, divieto di ingresso, cancellazione del visto, o espulsione;
- Sigillo, sequestro o congelamento di beni mobili, immobili e di altre forme di proprietà in territorio cinese;
- Divieto o restrizione per organizzazioni e individui in territorio cinese di condurre transazioni, cooperazioni o altre attività correlate;
- Altre misure necessarie.
Articolo 7 Le decisioni prese dai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato in base agli articoli dal 4 al 6 della presente legge sono da considerarsi finali.
Articolo 8 In caso di cambiamento delle circostanze in base alle quali le contromisure sono state adottate, i dipartimenti competenti del Consiglio di Stato possono sospendere, modificare o revocare le relative contromisure.
Articolo 9 La determinazione, sospensione, modifica o revoca della lista delle contromisure e delle contromisure deve essere resa pubblica da un ordine rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri o da uno dei dipartimenti competenti del Consiglio di Stato.
Articolo 10 Lo Stato istituisce un meccanismo di coordinamento del lavoro di opposizione alle sanzioni straniere responsabile per il generale coordinamento delle relative attività.
I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato devono rafforzare la collaborazione, cooperazione e condivisione di informazioni, e determinare e implementare le relative contromisure in base ai rispettivi doveri e divisione dei compiti.
Articolo 11 Le organizzazioni e gli individui in territorio cinese devono implementare le contromisure adottate dai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato.
I dipartimenti competenti del Consiglio di Stato devono, in base alla legge, affrontare le organizzazioni e gli individui che violano le previsioni dei precedenti paragrafi e limitare o proibire loro di attuare le relative attività.
Articolo 12 Nessuna organizzazione o individuo può attuare o assistere all’attuazione di misure restrittive discriminatorie imposte da paesi stranieri contro cittadini e organizzazioni cinesi.
Qualora un’organizzazione o individuo violi le previsioni di cui al precedente paragrafo, danneggiando i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi, il cittadino o l’organizzazione cinese può, in base alla legge, istituire un’azione nei tribunali del popolo e richiedere che l’organizzazione o l’individuo cessi il comportamento lesivo e compensi le perdite.
Articolo 13 In aggiunta a quanto previsto dalla presente legge, ulteriori contromisure necessarie possono essere adottate contro atti che compromettano la sovranità nazionale cinese, la sicurezza e gli interessi di sviluppo cinesi attraverso relative leggi, regolamenti amministrativi e regolamenti ministeriali.
Articolo 14 Ogni organizzazione o individuo che fallisca nell’attuazione o cooperazione all’attuazione delle contromisure deve essere considerato legalmente responsabile in base alla legge.
Articolo 15 Qualora paesi stranieri, organizzazioni o individui commettano, assistano nel commettere o supportino atti che compromettano la sovranità nazionale cinese, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, e le necessarie contromisure devono essere adottate, le rilevanti previsioni di questa legge si devono applicare mutatis mutandis.
Articolo 16 La presente legge entra in vigore alla data della sua promulgazione.
