Legge fiscale sulla protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese (come emendata nel 2018)
Testo ufficiale cinese disponibile qui.
Adottata durante la XXV Sessione del Comitato Permanente della XII Assemblea Nazionale del Popolo il 25 dicembre 2016; e modificata in base alla decisione del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo di emendare quindici leggi, tra cui la Legge della Repubblica popolare cinese sulla protezione degli animali selvatici, durante la VI sessione del Comitato Permanente della XIII Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese il 26 ottobre 2018)
Indice:
Capitolo I Disposizioni generali
Capitolo II Base imponibile e importo dell’imposta da pagare
Capitolo III Riduzioni ed esenzioni fiscali
Capitolo IV Amministrazione della riscossione dei tributi Capitolo
V Disposizioni complementari
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo 1
La presente Legge è emanata allo scopo di proteggere e migliorare l’ambiente, ridurre gli scarichi inquinanti e promuovere la costruzione di una civiltà ecologica.
Articolo 2
Nel territorio della Repubblica Popolare Cinese e in altre zone marittime sotto la giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese, le imprese, le istituzioni pubbliche e gli altri produttori e operatori che scaricano direttamente sostanze inquinanti nell’ambiente sono soggetti passivi dell’imposta sull’inquinamento ambientale e devono pagare l’imposta sull’inquinamento ambientale in conformità̀ alle disposizioni della presente Legge.
Articolo 3
Ai fini della presente Legge, per “sostanze inquinanti tassabili” si intendono gli inquinanti atmosferici, gli inquinanti idrici, i rifiuti solidi e le emissioni acustiche, come prescritto nella “Tabella delle voci e degli importi dell’imposta sulla protezione ambientale” e nella “Tabella delle sostanze inquinanti tassabili e dei valori equivalenti”.
Articolo 4
Se un’impresa, un’istituzione pubblica o qualsiasi altro produttore o operatore ricade in una delle seguenti circostanze, non è direttamente considerato come soggetto che scarica sostanze inquinanti nell’ambiente e non deve pagare l’imposta sulla protezione ambientale per le sostanze inquinanti corrispondenti:
(1) Scarica le sostanze inquinanti tassabili in un sito di trattamento centralizzato delle acque reflue o dei rifiuti domestici stabilito in conformità con la legge;
(2) Immagazzina o smaltisce i rifiuti solidi in qualsiasi impianto o sito che soddisfi gli standard nazionali e locali di protezione ambientale;
Articolo 5
Se un sito centralizzato di trattamento delle acque reflue urbane e rurali o dei rifiuti domestici, istituito in conformità con la legge, scarica nell’ambiente sostanze inquinanti tassabili in eccesso rispetto agli standard di scarico prescritti a livello nazionale o locale, deve pagare l’imposta sulla protezione ambientale.
Se un’impresa, un’istituzione pubblica o qualsiasi altro produttore o operatore che immagazzina o smaltisce rifiuti solidi non rispetta le norme nazionali o locali di protezione ambientale, deve pagare l’imposta sulla protezione ambientale.
Articolo 6
Le voci e gli importi dell’imposta sulla protezione ambientale sono disciplinati dalla “Tabella delle voci e degli importi dell’imposta sulla protezione ambientale” allegata alla presente Legge.
I governi popolari di tutte le province, regioni autonome e municipalità che dipendono direttamente dal governo centrale, tenendo in considerazione la portata dell’ambiente, lo status quo degli scarichi di sostanze inquinanti e i requisiti degli obiettivi di sviluppo economico, sociale ed ecologico, determinano e adeguano gli importi specifici delle imposte applicabili in base alla “Tabella delle voci e degli importi dell’imposta sulla protezione ambientale” allegata alla presente Legge, e li riferiscono ai Comitati Permanenti delle Assemblee del popolo corrispondenti per la risoluzione, e al Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo e al Consiglio di Stato per la registrazione.
Capitolo II Base imponibile e importo dell’imposta da pagare
Articolo 7
La base imponibile delle sostanze inquinanti tassabili è determinata secondo i seguenti metodi:
(1) La base imponibile per gli inquinanti atmosferici tassabili è determinata sulla base della quantità dell’inquinamento equivalente alle emissioni inquinanti;
(2) La base imponibile per gli inquinanti idrici tassabili è determinata sulla base della quantità dell’inquinamento equivalente alle emissioni inquinanti;
(3) La base imponibile dei rifiuti solidi tassabili è determinata sulla base degli scarichi di rifiuti solidi;
(4) La base imponibile per le emissioni acustiche tassabili è determinata in base ai decibel in eccesso rispetto agli standard prescritti dallo Stato.
Articolo 8
Gli equivalenti di inquinamento degli inquinanti atmosferici ed idrici tassabili sono calcolati dividendo gli inquinanti scaricati per i valori equivalenti di inquinamento di tali inquinanti. I valori specifici degli equivalenti di inquinamento delle varie categorie di inquinanti atmosferici e idrici sono disciplinati dalla “Tabella degli inquinanti tassabili e dei valori equivalenti” allegata alla presente Legge.
Articolo 9
Tra gli inquinanti atmosferici scaricati da ogni punto di scarico o per i quali non è stato stabilito un punto di scarico, le prime tre voci di inquinanti classificate in ordine decrescente come equivalenti di inquinamento sono soggette all’imposta sulla protezione ambientale.
Tra gli inquinanti idrici tassabili scaricati da ogni punto di scarico, gli inquinanti idrici della Categoria I e le altre categorie di inquinanti idrici devono essere distinti in base alla “Tabella degli inquinanti tassabili e degli equivalenti di inquinamento” allegata alla presente Legge e classificati in ordine decrescente come equivalenti di inquinamento. L’imposta sulla protezione ambientale è riscossa sulle prime cinque voci degli inquinanti idrici della Categoria I e sulle prime tre voci delle altre categorie di inquinanti idrici.
Il governo popolare di una provincia, di una regione autonoma o di una municipalità che dipende direttamente dal governo centrale può, in base alle esigenze particolari dell’area locale riguardanti la riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti, aumentare il numero di voci di sostanze inquinanti tassabili scaricate dallo stesso punto di scarico, sulle quali viene riscossa l’imposta sulla protezione dell’ambiente che deve essere comunicata al Comitato Permanente dell’Assemblea del Popolo dello stesso livello per la risoluzione e al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo e al Consiglio di Stato per la registrazione.
Articolo 10 Lo scarico di inquinanti atmosferici tassabili, di inquinanti idrici o di rifiuti solidi e i decibel delle emissioni acustiche, devono essere calcolati utilizzando i metodi e l’ordine seguenti:
(1) Nel caso in cui il contribuente installi e utilizzi un’apparecchiatura di monitoraggio automatico degli inquinanti conforme alle disposizioni e alle specifiche di monitoraggio dello Stato, lo scarico o i decibel sono calcolati sulla base dei dati di monitoraggio automatico degli inquinanti;
(2) Nel caso in cui il contribuente non installi o utilizzi apparecchiature di monitoraggio automatico degli inquinanti, gli scarichi o i decibel saranno calcolati sulla base dei dati di monitoraggio relativi al rispetto delle disposizioni pertinenti e delle specifiche di monitoraggio dello Stato rilasciate dall’istituzione di monitoraggio;
(3) Se le condizioni per il monitoraggio non sono soddisfatte a causa della diversità degli inquinanti scaricati o per qualsiasi altro motivo, gli scarichi o i relativi decibel devono essere calcolati sulla base del coefficiente di scarico dell’inquinamento e del metodo di calcolo del materiale bilanciato, come prescritto dal dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente del Consiglio di Stato;
(4) Se il calcolo non può essere effettuato con i metodi specificati ai punti da (1) a (3) del presente articolo, gli scarichi o i decibel devono essere ratificati e calcolati con il metodo di calcolo a campione come prescritto dal dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente del Governo popolare della provincia, della regione autonoma o della municipalità che dipende direttamente dal governo centrale.
Articolo 11
L’importo dell’imposta da pagare per la tutela ambientale è calcolato secondo i seguenti metodi:
(1) L’importo della tassa da pagare sugli inquinanti atmosferici tassabili deve corrispondere all’equivalente dell’inquinamento moltiplicato per l’importo specifico dell’imposta applicabile;
(2) L’importo della tassa da pagare sugli inquinanti idrici tassabili deve corrispondere all’equivalente dell’inquinamento moltiplicato per l’importo dell’imposta specifica applicabile;
(3) L’importo della tassa da pagare sui rifiuti solidi deve corrispondere agli scarichi di rifiuti solidi moltiplicati per l’importo della tassa specifica applicabile;
(4) L’importo della tassa da pagare sulle emissioni acustiche tassabili deve corrispondere all’importo specifico dell’imposta applicabile a cui corrispondono i decibel in eccesso rispetto agli standard prescritti dallo Stato.
Capitolo III Riduzioni ed esenzioni fiscali
Articolo 12
Per il momento le seguenti circostanze sono esenti dall’imposta sulla protezione ambientale:
(1) Gli inquinanti tassabili scaricati dalla produzione agricola (escluso l’allevamento su larga scala);
(2) Gli inquinanti tassabili scaricati da veicoli a motore, locomotive ferroviarie, macchinari mobili non stradali, imbarcazioni, aeromobili e altre fonti mobili di inquinamento;
(3) I corrispondenti inquinanti tassabili che non superano gli standard di scarico prescritti a livello nazionale o locale che vengono scaricati da siti centralizzati di trattamento delle acque reflue urbane e rurali e dei rifiuti domestici istituiti in conformità con la legge;
(4) I rifiuti solidi generalmente utilizzati dai contribuenti che sono conformi agli standard nazionali e locali di protezione ambientale;
(5) Altre circostanze esenti da imposta approvate dal Consiglio di Stato.
Le disposizioni sull’esenzione fiscale di cui al punto (5) del paragrafo precedente saranno comunicate dal Consiglio di Stato al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo per la registrazione.
Articolo 13
Se il valore di concentrazione degli inquinanti atmosferici o idrici tassabili scaricati da un contribuente è inferiore al 30% degli standard di scarico degli inquinanti prescritti a livello nazionale o locale, l’imposta sulla protezione ambientale è riscossa con un’aliquota ridotta al 75%. Se il valore di concentrazione degli inquinanti atmosferici o idrici tassabili scaricati da un contribuente è inferiore al 50% degli standard di scarico degli inquinanti prescritti a livello nazionale o locale, l’imposta sulla protezione ambientale viene riscossa con un’aliquota ridotta al 50%.
Capitolo IV Amministrazione della riscossione dei tributi
Articolo 14
Le autorità fiscali gestiscono la riscossione dell’imposta sulla protezione ambientale in conformità con le relative disposizioni della “Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’amministrazione della riscossione delle imposte” e della presente Legge.
I dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente si occupano del monitoraggio e della gestione degli inquinanti in conformità con le disposizioni della presente Legge e con le relative leggi e i regolamenti in materia di protezione ambientale.
I governi popolari locali a livello di contea, o superiore, devono stabilire un meccanismo di lavoro caratterizzato dalla divisione delle funzioni e del coordinamento delle autorità fiscali, dei dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente e delle altre entità pertinenti, rafforzare l’amministrazione della riscossione dell’imposta sulla protezione ambientale e garantire che le imposte siano consegnate all’erario in modo integro e tempestivo.
Articolo 15
I dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente e le autorità fiscali devono istituire una piattaforma di condivisione delle informazioni in materia fiscale e meccanismi di cooperazione lavorativa.
Il dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente deve presentare regolarmente alle autorità fiscali le informazioni relative alla protezione ambientale riguardanti le licenze di scarico di sostanze inquinanti per gli enti di scarico, i dati sullo scarico di sostanze inquinanti, le violazioni delle leggi ambientali e le relative sanzioni amministrative.
Le autorità fiscali devono presentare regolarmente ai dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, le imposte anticipate all’erario, le deduzioni e le esenzioni fiscali, gli arretrati fiscali, i punti di rischio dubbi e altre informazioni fiscali relative alla protezione ambientale.
Articolo 16
Il momento in cui scatta l’obbligo di pagamento dell’imposta per il contribuente corrisponde alla data in cui il contribuente scarica le sostanze inquinanti tassabili.
Articolo 17
Il contribuente deve depositare la dichiarazione d’imposta sulla protezione ambientale presso l’autorità fiscale nel luogo di scarico delle sostanze inquinanti tassabili.
Articolo 18
L’imposta sulla protezione ambientale è calcolata su base mensile e le dichiarazioni sono presentate su base trimestrale. Se il calcolo e il pagamento non possono essere effettuati regolarmente, le dichiarazioni possono essere presentate per ogni singola operazione.
Quando un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, deve presentare all’autorità fiscale le categorie e le quantità degli inquinanti tassabili che scarica, il valore di concentrazione degli inquinanti atmosferici e idrici e altri materiali per il pagamento delle imposte richiesti dall’autorità fiscale in base alle esigenze effettive.
Articolo 19
Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi su base trimestrale, deve presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte all’autorità fiscale entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre. Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi su base transazionale, deve presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte all’autorità fiscale entro 15 giorni dalla data in cui si verifica l’obbligo di pagamento delle imposte.
Il contribuente è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi in modo veritiero e conforme alla legge, ed è responsabile dell’autenticità e della completezza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Articolo 20
Le autorità fiscali confrontano i dati relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti con i dati pertinenti presentati dai dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente.
Se l’autorità fiscale ritiene che i dati relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un contribuente siano anomali o se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi entro un termine prestabilito, l’autorità fiscale può chiedere al dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente di effettuare una revisione e il dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei dati da parte dell’autorità fiscale, emette le proprie opinioni di revisione all’autorità fiscale. L’autorità fiscale adeguerà l’importo dell’imposta dovuta dal contribuente in base ai dati esaminati dal dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente.
Articolo 21
Quando gli scarichi inquinanti sono ratificati e calcolati in conformità con le disposizioni del punto (4) dell’articolo 10 della presente Legge, le autorità fiscali, in collaborazione con i dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente, ratificano le categorie, le quantità e gli importi delle tasse da pagare sulle sostanze inquinanti scaricate.
Articolo 22
Le misure specifiche per la presentazione della dichiarazione dei redditi a tutela dell’ambiente da parte dei contribuenti che svolgono attività di ingegneria oceanica per i loro scarichi di inquinanti atmosferici tassabili, inquinanti idrici o rifiuti solidi nelle zone marittime sotto la giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese sono previste dal dipartimento fiscale competente del Consiglio di Stato in collaborazione con il dipartimento competente per l’ecologia e l’ambiente del Consiglio di Stato.
Articolo 23
I contribuenti e le autorità fiscali, i dipartimenti competenti per l’ecologia e l’ambiente e il loro personale che violano le disposizioni della presente Legge saranno ritenuti responsabili in conformità con la “Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’amministrazione della riscossione delle imposte”, la “Legge sulla protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese” e le altre leggi e regolamenti pertinenti.
Articolo 24
I governi del popolo a tutti i livelli devono incoraggiare i contribuenti ad aumentare gli investimenti nella costruzione di opere di protezione ambientale e fornire sostegno finanziario e politico agli investimenti dei contribuenti nelle apparecchiature di monitoraggio automatico degli inquinanti.
Capitolo V Disposizioni complementari
Articolo 25
Nella presente Legge, i seguenti termini avranno i seguenti significati:
(1) Per “equivalente di inquinamento” si intende l’indicatore generale o l’unità di misura utilizzata per misurare l’inquinamento ambientale causato da diversi inquinanti in base al grado di dannosità degli inquinanti o delle attività di scarico di inquinanti per l’ambiente e alle prestazioni tecniche ed economiche del loro trattamento. I gradi di inquinamento causati da diversi inquinanti con lo stesso valore di equivalente di inquinamento scaricati attraverso lo stesso mezzo sono sostanzialmente gli stessi;
(2) Per “coefficiente di scarico dell’inquinamento” si intende il valore medio statistico della quantità di sostanze inquinanti che dovrebbero essere scaricate dai prodotti delle entità produttive in condizioni tecniche, economiche e gestionali normali;
(3) Per “calcolo bilanciato dei materiali” si intende un metodo di calcolo delle materie prime utilizzate, dei prodotti fabbricati e dei rifiuti generati nel processo di produzione secondo la legge di conservazione della massa.
Articolo 26
Le imprese, le istituzioni pubbliche e gli altri produttori e operatori che scaricano direttamente nell’ambiente sostanze inquinanti tassabili, oltre a pagare l’imposta sulla protezione ambientale in conformità con le disposizioni della presente Legge, si assumono la responsabilità per i danni causati in conformità con la legge.
Articolo 27
A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge, l’imposta sulla protezione ambientale sarà riscossa in conformità alle disposizioni della presente Legge e non saranno più riscosse commissioni per lo scarico di sostanze inquinanti.
Articolo 28
La presente Legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.