Disposizioni della Suprema Corte del Popolo su diverse questioni riguardanti l’applicazione della legge nel processo di cause civili relative all’uso della tecnologia di riconoscimento facciale per l’elaborazione di informazioni personali
Testo ufficiale cinese disponibile qui.
Interpretazione giudiziale [2021] n. 15
(Adottate l’8 giugno 2021 nella riunione numero 1841 del Comitato Giudiziario della Suprema Corte del Popolo, in vigore dal 1° agosto 2021)
Le Disposizioni sono formulate in conformità con il codice civile della Repubblica Popolare Cinese, la «Legge sulla sicurezza Informatica della Repubblica Popolare Cinese», la «Legge sulla protezione dei diritti e interessi dei consumatori della Repubblica Popolare Cinese», la «Legge sul commercio elettronico della Repubblica Popolare Cinese», la «Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese» e le altre leggi applicabili, integrando la prassi giudiziale, al fine di giudicare correttamente le controversie civili riguardanti l’applicazione della tecnologia di riconoscimento facciale per l’elaborazione di informazioni personali, tutelare i legittimi diritti e interessi delle parti e promuovere un sano sviluppo dell’economia digitale.
Articolo 1
Le presenti disposizioni si applicano ai casi civili causati da elaboratori di informazioni che violano le disposizioni di leggi, regolamenti amministrativi o l’accordo di entrambe le parti sull’uso della tecnologia di riconoscimento facciale, per elaborare dati facciali o per elaborare dati facciali generati sulla base della tecnologia di riconoscimento facciale.
L’elaborazione di dati facciali include la raccolta, l’archiviazione, l’uso, l’elaborazione, la trasmissione, l’inoltro, e la divulgazione.
I dati facciali di cui al presente regolamento si riferiscono alle “informazioni biometriche” previste dall’art. 1034 del codice civile.
Articolo 2
Qualora un elaboratore di informazioni gestisca dati facciali in una delle seguenti circostanze, il Tribunale del Popolo deve stabilire che si tratta di un atto di violazione dei diritti della personalità e degli interessi della persona fisica:
1. Utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale per la verifica, l’identificazione o l’analisi del volto in hotel, centri commerciali, banche, stazioni ferroviarie, aeroporti, stadi, luoghi di intrattenimento e altri luoghi commerciali e luoghi pubblici in violazione di leggi o regolamenti amministrativi;
2. Mancata divulgazione delle regole sul trattamento dei dati facciali e delle finalità, modalità e ambito di trattamento;
3. Trattamento dei dati facciali, per cui è necessario il consenso individuale, eseguito senza l’ottenimento del consenso della persona fisica o del suo tutore, o senza il consenso scritto della persona fisica o del suo tutore in conformità con le disposizioni di legge e i regolamenti amministrativi;
4. Violazione dello scopo, del metodo, dell’ambito ecc. dell’elaborazione dei dati facciali espressamente dichiarati dall’elaboratore delle informazioni o concordate da entrambe le parti;
5. Mancata adozione delle dovute misure tecniche o delle altre misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati facciali raccolti e memorizzati, cagionandone la fuga, la manomissione o la perdita;
6. Fornitura a soggetti terzi di dati facciali in violazione di disposizioni di legge, regolamenti amministrativi o del consenso di entrambe le parti interessate;
7. Trattamento dei dati facciali in violazione dell’ordine pubblico e del buon costume;
8. Altre circostanze in cui i dati facciali sono trattati in violazione dei principi di legalità, legittimità e necessità.
Articolo 3
Qualora il Tribunale del Popolo ritenga che l’elaboratore di informazioni debba assumersi la responsabilità civile per la violazione dei diritti della personalità e degli interessi della persona fisica, deve applicare le disposizioni di cui all’art. 998 del Codice Civile, considerando pienamente tutti i fattori del caso, come la minore età della vittima, la notifica del consenso, il grado di necessità del trattamento dei dati e gli altri fattori.
Articolo 4
Nelle seguenti circostanze, il Tribunale del Popolo non sostiene l’elaboratore di informazioni che a sua difesa sostiene di aver ottenuto il consenso della persona fisica o del suo tutore:
1. L’elaboratore di informazioni richiede il consenso della persona fisica per il trattamento dei dati facciali allo scopo di fornire prodotti o servizi, tranne se il trattamento dei dati facciali è necessario per la fornitura di prodotti o servizi;
2. L’elaboratore di informazioni richiede alla persona fisica il consenso all’elaborazione dei propri dati facciali vincolandolo ad altra autorizzazione;
3. Le altre situazioni in cui una persona fisica è costretta direttamente o in forma dissimulata ad acconsentire al trattamento dei propri dati facciali.
Articolo 5
Nelle seguenti circostanze, laddove l’elaboratore di informazioni affermi di non avere alcuna responsabilità civile, il Tribunale del Popolo supporta tale affermazione in conformità con la legge:
1. Il trattamento dei dati facciali è stato effettuato in risposta a emergenze di salute pubblica o si è reso necessario per proteggere la vita, la salute e la sicurezza della proprietà di persone in situazioni di emergenza;
2. La tecnologia di riconoscimento facciale è stata utilizzata in luoghi pubblici in conformità con le relative normative statali per il mantenimento della sicurezza pubblica;
3. Il trattamento dei dati facciali è stato eseguito per fini di interesse pubblico, entro un intervallo ragionevole, per segnalazione di notizie e supervisione dell’opinione pubblica;
4. Il trattamento dei dati facciali è stato effettuato in modo ragionevole nell’ambito del consenso della persona fisica o del suo tutore;
5. Altre circostanze conformi a leggi o regolamenti amministrativi.
Articolo 6
Qualora una parte richieda che l’elaboratore di informazioni si assuma la responsabilità civile, il Tribunale del Popolo deve determinare l’onere della prova di entrambe le parti in conformità con le relative disposizioni dell’art. 64 della «Legge di Procedura Civile», degli artt. 90 e 91 dell’ «Interpretazione della Suprema Corte del Popolo sull’applicazione della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese» e le «Disposizioni della Suprema Corte del Popolo sulle prove nei contenziosi civili».
Qualora l’elaboratore di informazioni affermi che il proprio comportamento sia conforme alle circostanze di cui all’art. 1035 comma 1 del codice civile, allora deve assumersi l’onere della prova per i fatti addotti.
Qualora l’elaboratore di informazioni affermi di non doversi assumere la responsabilità civile, allora deve assumersi l’onere della prova e provare che il suo comportamento sia conforme alle disposizioni di cui all’art. 5 delle presenti Disposizioni.
Articolo 7
Qualora più elaboratori di informazioni violino i diritti della personalità e gli interessi della persona fisica a seguito del trattamento dei dati facciali, e la persona fisica sostiene che tali elaboratori di dati facciali dovrebbero rispondere per illecito in base al grado delle loro colpe e all’entità del danno cagionato, il Tribunale del Popolo sostiene tale richiesta in conformità della legge; qualora, in conformità con le previsioni degli artt. 1168, 1169 comma 1, 1170, e 1171 del codice civile, la persona fisica dichiari che i vari elaboratori di informazioni sono responsabili in solido, il Tribunale del Popolo sostiene tale richiesta in conformità con la legge.
Ove l’elaboratore di informazione violi i diritti della personalità e gli interessi della persona fisica attraverso l’utilizzo dei servizi di rete per il trattamento di dati facciali, si applicano le disposizioni degli art. 1195, 1196 e 1197 del codice civile.
Articolo 8
Qualora il trattamento dei dati facciali da parte dell’elaboratore di informazioni violi i diritti della personalità e gli interessi della persona fisica causando danni alla proprietà, se la persona fisica chiede il risarcimento del danno patrimoniale ai sensi dell’art. 1182 del codice civile, il Tribunale del Popolo sostiene la domanda in conformità con la legge.
Le spese ragionevoli sostenute dalla persona fisica per porre fine all’atto illecito possono essere identificate come danni patrimoniali ai sensi dell’art. 1182 del codice civile. Le ragionevoli spese comprendono i costi sostenuti in modo ragionevole dalla persona fisica o dall’agente incaricato per indagare e ottenere prove della violazione. In base alla richiesta della parte e alle circostanze specifiche del caso, il Tribunale del Popolo può calcolare le ragionevoli spese legali all’interno del risarcimento.
Articolo 9
Se la persona fisica che possiede le prove che dimostrano che tramite la tecnologia di riconoscimento facciale l’elaboratore di informazioni sta compiendo, o sta per compiere, atti che violano la propria privacy, o i diritti della personalità e gli interessi di terzi, e che questi atti, se non prontamente sospesi, possono causare danni irreparabili ai suoi diritti e interessi legittimi, si rivolge al Tribunale del Popolo per richiedere l’adozione di misure per porre fine al comportamento in questione dell’elaboratore di informazioni, il Tribunale del Popolo può quindi emettere un’ingiunzione contro la violazione dei diritti della personalità secondo le circostanze specifiche del caso.
Articolo 10
Qualora la società di servizi immobiliari o altro amministratore di condominio utilizzino il riconoscimento facciale come unico metodo di verifica attraverso cui i proprietari o gli utenti della proprietà possono entrare e uscire dall’area di servizio della proprietà, se il proprietario o l’utilizzatore del bene dissentono e chiedono loro di fornire altri ragionevoli metodi di verifica, il Tribunale del Popolo sostiene la richiesta a norma di legge.
Laddove le condotte della società di servizi immobiliari o altro amministratore di condominio rientrino nelle circostanze specificate all’art. 2 delle presenti Disposizioni, e la parte interessata richieda che la società di servizi immobiliari o altro amministratore di condominio si assumano la responsabilità per illecito, il Tribunale del Popolo sostiene la domanda in conformità con la legge.
Articolo 11
Qualora l’elaboratore di informazioni stipuli con una persona fisica un contratto che prevede clausole standard, chiedendo alla persona fisica di trasferirgli il diritto di trattare i dati facciali a tempo indeterminato, in modo irrevocabile, o in modo tale da permetterne il trasferimento arbitrario dei diritti, se la persona fisica richiede di dichiarare tali clausole standard invalide, il Tribunale del Popolo sostiene la domanda a norma di legge.
Articolo 12
Qualora l’elaboratore di informazioni violi l’accordo per il trattamento dei dati facciali di una persona fisica, se tale persona fisica richiede che l’elaboratore di informazioni risponda per la violazione dell’accordo, il Tribunale del Popolo sostiene la domanda in conformità con la legge. Quando la persona fisica richiede che l’elaboratore di informazioni si assuma la responsabilità per la violazione dell’accordo, se richiede anche la cancellazione dei dati facciali, il Tribunale del Popolo sostiene la richiesta in conformità con la legge. Se l’elaboratore di informazioni adduce a propria difesa l’assenza di accordo tra le parti sulla cancellazione dei dati facciali, il Tribunale del Popolo non accoglie tale difesa.
Articolo 13
Quando delle controversie per la violazione dei diritti della personalità e degli interessi di persone fisiche sono causate da uno stesso elaboratore di informazione nel corso del trattamento dei dati facciali, se le varie vittime intentano azioni separate presso lo stesso Tribunale del Popolo, il Tribunale del Popolo può riunire le cause in un unico processo con il consenso delle parti.
Articolo 14
Quando il comportamento dell’elaboratore di informazioni nel corso del trattamento dei dati facciali è conforme all’art. 55 della «Legge di Procedura Civile», all’art. 47 della «Legge sulla protezione dei diritti e gli interessi dei consumatori» e alle altre disposizioni pertinenti in materia di contenzioso di interesse pubblico, se gli organismi e le organizzazioni competenti previsti dalla legge intentano un contenzioso di interesse pubblico, il Tribunale del Popolo lo sostiene.
Articolo 15
Quando, dopo la morte di una persona fisica, l’elaboratore di informazioni tratta i dati facciali in violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti amministrativi o dell’accordo delle due parti, se i familiari più prossimi del defunto chiedono che l’elaboratore di informazioni si assuma la responsabilità civile ai sensi dell’art. 994 del codice civile, si applicano le presenti Disposizioni.
Articolo 16
Le presenti Disposizioni entrano in vigore dal 1° agosto 2021.
Le presenti Disposizioni non si applicano alle condotte dell’elaboratore di informazioni che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per trattare i dati facciali, o che tratta dati facciali generati sulla base della tecnologia di riconoscimento facciale, avvenute prima dell’entrata in vigore delle presenti Disposizioni.
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