Ordine della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Repubblica popolare cinese e del Ministero del commercio della Repubblica popolare cinese n. 47.
Si adottano le Misure amministrative speciali (Lista Negativa) per l’accesso degli investimenti esteri (edizione 2021), come deliberate e approvate nella 18ima riunione esecutiva della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, ed esaminate e sottoscritte dal Ministero del commercio il 18 settembre 2021, come approvate dal Comitato centrale del Partito comunista cinese e dal Consiglio di stato, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Numero | Misure speciali di gestione |
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I | Agricoltura, silvicoltura, zootecnia e pesca |
1 | La parte cinese avrà una quota di partecipazione non inferiore al 34% nell’allevamento di nuove varietà di frumento e nella produzione di semi, e l’allevamento di nuove varietà di mais e la produzione di semi sarà controllata dalla parte cinese. |
2 | È vietato investire nella ricerca e sviluppo, nella riproduzione, nella semina e nella produzione di qualsiasi varietà rara e pregiata che sono rare e peculiari della Cina e dei correlati materiali riproduttivi (compresi geni eccellenti per la semina, l’allevamento e l’acquacoltura). |
3 | È vietato investire nell’allevamento di varietà di colture geneticamente modificate, nell’allevamento di bestiame e pollame, avannotti acquatici e piantine e nella produzione di semi geneticamente modificati (piantine). |
4 | È vietato investire nella pesca di prodotti acquatici nelle acque sotto la giurisdizione della Cina e nelle acque interne. |
II | Industria mineraria |
5 | Sono vietati gli investimenti in terre rare, minerali radioattivi, esplorazione, estrazione e arricchimento di tungsteno. |
III | Produzione |
6 | La stampa delle pubblicazioni deve essere controllata dalla parte cinese. |
7 | È vietato investire nell’applicazione di tecnologie di lavorazione come la cottura a vapore, la frittura, la tostatura e la calcinazione di erboristeria cinese, e la produzione di prodotti proprietari di prescrizione segreta della medicina cinese. |
IV | Industria della produzione e fornitura di elettricità, calore, gas e acqua |
8 | La costruzione e il funzionamento delle centrali nucleari devono essere controllati dalla parte cinese. |
V | Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
9 | È vietato investire nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di foglie di tabacco, sigarette, foglie di tabacco stagionato e altri prodotti del tabacco. |
VI | Trasporti, magazzinaggio e servizi postali |
10 | Le compagnie di trasporto marittimo nazionale devono essere controllate dalla parte cinese. |
11 | La compagnia di trasporto aereo pubblico deve essere controllata dalla parte cinese e il rapporto di investimento di un investitore straniero e delle sue imprese affiliate non deve superare il 25% e il rappresentante legale deve essere un cittadino cinese. Il rappresentante legale di una compagnia di aviazione generale deve essere un cittadino cinese. Tra questi, le compagnie di aviazione generale nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono limitate alle joint venture e le altre compagnie aeree generali devono essere controllate dalla parte cinese. |
12 | La costruzione e il funzionamento degli aeroporti civili devono essere controllati dalla parte cinese. Le parti straniere non sono autorizzate a partecipare alla costruzione e all’esercizio delle torri aeroportuali. |
13 | È vietato investire in società postali e consegne espresse nazionali di lettere. |
VII | Servizi di trasmissione di informazioni, software e tecnologia dell’informazione |
14 | Società di telecomunicazioni: limitatamente all’apertura dei servizi di telecomunicazione in conformità con il contenuto degli impegni di adesione della Cina all’OMC. La partecipazione straniera in un servizio di telecomunicazioni a valore aggiunto non può superare il 50%. (Tranne l’e-commerce, la comunicazione domestica con più partecipanti, la funzione store-and-forward e il call center), l’attività di telecomunicazioni di base deve essere controllata dalla parte cinese. |
15 | È vietato investire in servizi di informazione di notizie su Internet, servizi editoriali online, servizi di programmi audiovisivi online, attività culturali su Internet (tranne la musica) e servizi di informazione pubblica su Internet (ad eccezione dei servizi sopra menzionati, esclusi quelli che sono stati aperti in conformità con il contenuto degli impegni di adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio). |
VIII | Leasing e servizi alle imprese |
16 | È vietato investire negli affari legali cinesi (tranne che per fornire informazioni sull’impatto dell’ambiente legale cinese) e non si può diventare partner di uno studio legale nazionale. |
17 | Le ricerche di mercato sono limitate alle joint venture, e le ricerche sull’ascolto e visione di radio e televisione devono essere controllate dalla parte cinese. |
18 | È vietato investire in indagini sociali. |
IX | Ricerca scientifica e servizi tecnici |
19 | Sono vietati investimenti nello sviluppo e nell’applicazione di cellule staminali umane, diagnosi geniche e tecnologie di trattamento. |
20 | È vietato investire in istituti di ricerca in scienze umane e sociali. |
21 | È vietato investire in rilievi geodetici, rilievi marittimi e cartografici, fotografie aeree per rilievi e cartografia, rilevamento del movimento del suolo, rilevamento e mappatura dei confini amministrativi, mappe topografiche, mappe delle regioni politiche mondiali, mappe delle regioni politiche nazionali, mappe delle province e regioni politiche inferiori, mappe didattiche nazionali e mappe didattiche locali, mappe true-3D e preparazione di mappe elettroniche di navigazione, mappatura geologica regionale, geologia minerale, geofisica, geochimica, idrogeologia, geologia ambientale, disastri geologici, geologia del telerilevamento, (il lavoro che i titolari dei diritti minerari svolgono nell’ambito dei loro diritti minerari non è limitato da questa misura di gestione speciale). |
X | Istruzione |
22 | Una scuola materna, una scuola secondaria superiore regolare o un istituto di istruzione superiore devono essere limitati a joint venture contrattuale cinese-straniera, sotto il controllo della parte cinese (il preside o l’amministratore delegato deve essere un cittadino cinese che vive permanentemente in Cina e il consiglio, il consiglio di amministrazione o il comitato di gestione congiunto devono essere composti da membri della parte cinese per almeno la metà). |
23 | È vietato investire negli istituti di istruzione obbligatoria e negli istituti di istruzione religiosa. |
XI | Salute e assistenza sociale |
24 | Le istituzioni mediche sono limitate alle joint venture. |
XII | Industria della cultura, dello sport e dell’intrattenimento |
25 | È vietato investire in testate giornalistiche (incluse, a titolo esemplificativo, le agenzie di stampa). |
26 | È vietato investire nella redazione, pubblicazione e produzione di libri, giornali, periodici, prodotti audiovisivi e pubblicazioni elettroniche. |
27 | È vietato investire a tutti i livelli in stazioni radiofoniche (stazioni), stazioni televisive (stazioni), canali radiotelevisivi (frequenze), reti di copertura di trasmissione radiofonica e televisiva (stazioni trasmittenti, stazioni di ritrasmissione, satelliti radiotelevisivi, stazioni di uplink satellitari, ricezione satellitare e stazioni di ritrasmissione, stazioni a microonde, stazioni di monitoraggio e reti di copertura di trasmissioni radiotelevisive via cavo), è vietato svolgere servizi di video on demand radiofonici e televisivi e servizi di installazione di strutture di ricezione a terra per la trasmissione della TV satellitare. |
28 | È vietato investire in società di produzione e gestione di programmi radiofonici e televisivi (compresa l’attività di importazione). |
29 | È vietato investire in società di produzione cinematografica, società di distribuzione, società cinematografiche e imprese di importazione cinematografica. |
30 | È vietato investire nelle società d’asta di antichità, in negozi di antichità e in musei di antichità di proprietà statale. |
31 | È vietato investire in gruppi di performance culturali e artistiche. |