Di seguito un’introduzione generale alla Legge sul diritto d’autore della Repubblica popolare cinese 中华人民共和国著作权法.
La legge sul diritto d’autore, promulgata nel 1990 ed emendata nel 2001, nel 2010 e, nella sua ultima versione entrate in vigore il 1 giugno 2021, nel 2020, è composta da 6 capitoli per un totale di 67 articoli:
- Previsioni generali;
- Diritto d’autore;
- Titolo 1 Titolare del diritto d’autore e dei relativi diritti;
- Titolo 2 Attribuzione del diritto d’autore;
- Titolo 3 Durata della protezione del diritto;
- Titolo 4 Limiti del diritto;
- Contratto di licenza e contratto di cessione del diritto d’autore;
- Diritti relativi al diritto d’autore;
- Titolo 1 Pubblicazione di libri, quotidiani e periodici;
- Titolo 2 Spettacoli;
- Titolo 3 Registrazioni audio e video;
- Titolo 4 Trasmissioni radiofoniche e televisive;
- Protezione del diritto d’autore e dei relativi diritti;
- Disposizioni supplementari.
La legge (art. 1) ha lo scopo di «tutelare il diritto d’autore degli autori sulle loro opere letterarie, artistiche e scientifiche e dei diritti connessi al diritto d’autore, di incoraggiare la creazione e la diffusione di opere che contribuiscano alla costruzione dello spirito socialista e alla civiltà materiale, e di promuovere lo sviluppo e il fiorire della cultura e delle scienze socialiste».
Possono essere titolari del diritto d’autore persone fisiche, giuridiche ed organizzazioni senza personalità giuridica.
Quanto alle persone fisiche straniere la tutela della legge fa riferimento a tre possibili scenari: 1. Il diritto d’autore riconosciuto all’opera di uno straniero o apolide in virtù di un accordo concluso tra il paese di appartenenza dell’autore o in cui l’autore risiede stabilmente e la Cina, o in virtù di un trattato internazionale di cui entrambi i paesi sono parti, è riconosciuto e tutelato dalla presente legge; 2. L’opera di uno straniero o apolide pubblicata per la prima volta e all’interno del territorio della Cina godrà del diritto d’autore in conformità con la presente legge; 3. L’opera di un autore di un paese che non ha concluso un accordo con la Cina o stipulato un trattato internazionale congiuntamente con la Cina o di un apolide, che viene pubblicata per la prima volta in un paese che ha ratificato un trattato internazionale ratificato anche dalla Cina o pubblicato contemporaneamente in un paese ratificante e in un paese terzo, è tutelata dalla presente legge.
La legge (art. 3) definisce “opera” il prodotto intellettuale e originale nei campi della letteratura, dell’arte e della scienza espresso nelle seguenti forme: forma scritta, forma orale, musicale, teatrale, coreografica, acrobatica, quyi, d’opere d’arte, d’architettura, fotografica, audiovisiva, di disegni di progetti tecnici e design di prodotti, di mappe, di schizzi e altri lavori grafici, nonché di modelli, di software informatici, e tutti gli altri prodotti dell’intelletto che soddisfano le caratteristiche delle opere. Il diritto d’autore relativo alle espressioni folkloristiche è tutelato da un apposito regolamento del Consiglio di stato.
L’esercizio del diritto d’autore non deve violare le altri leggi dello stato, e non deve danneggiare l’interesse pubblico.
Il diritto d’autore comprende i seguenti diritti (art. 10): di pubblicazione, di riconoscimento della paternità dell’opera, di alterazione, all’integrità, di riproduzione, di distribuzione, di licenza, di esibizione, di rappresentazione, di proiezione, di trasmissione, di diffusione, di produzione, di adattamento, di traduzione, di edizione, e tutti gli altri diritti riconducibili al proprietario del diritto d’autore. Tali diritti possono essere ceduti a terzi dietro compenso e sulla base di un contratto. L’esercizio di tali diritti, non preventivamente autorizzato, costituisce una violazione.
Il riconoscimento del diritto d’autore, di alterazione e all’integrità dell’opera, è temporalmente illimitato (art. 22). L’art 23 specifica che per le persone fisiche il termine del diritto alla pubblicazione è limitato alla durata della vita dell’autore cui vanno sommati ulteriori cinquanta anni (fino al 31 dicembre del cinquantesimo anno) dalla morte. In caso di più autori, il temine dei cinquanta anni parte dal decesso dell’ultimo autore. Per le persone giuridiche e per le altre organizzazioni senza personalità giuridica il termine del diritto di pubblicazione è ugualmente di cinquanta anni dalla data della creazione dell’opera.
Il diritto d’autore non trova applicazione quando (art. 24): l’uso dell’opera è a scopo privato di studio, ricerca e intrattenimento; quando si tratta di una citazione in altra opera letteraria, menzione in quotidiani, periodici, stazioni radio e televisive o in altre emittenti a scopo informativo; quando l’opera viene tradotta o rieditata e riprodotta in piccole quantità a scopi educativi e scientifici; quando l’opera è usata dallo stato per scopi ufficiali; quando si tratta di riproduzioni per librerie ed archivi, musei, gallerie d’arte per scopi di esposizione e custodia; quando si tratta di esibizioni gratuite; quando si tratta di opere esposte in luoghi pubblici; quando si tratta di traduzione di opere dal cinese mandarino in uno dei dialetti locali delle minoranze; quando si tratta di riproduzioni e adattamenti per dislessici al fine di abbattere le barriere percettive.
La citazione di questo contributo è: Cardillo I., Legge sul diritto d’autore della Repubblica popolare cinese. Un’introduzione generale, in Istituto di Diritto Cinese, 3 giugno 2021, disponibile all’indirizzo https://dirittocinese.com/?p=1974