Disciplina del reato di riciclaggio in Cina, fondamenti e recenti novità legislative

29 Ago 2026 | Diritto penale, Ricerche 研究

Ivan Cardillo[1]

DISIPLINA DEL REATO DI RICICLAGGIO IN CINA, FONDAMENTI E RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE

(Il presente contributo è apparso in «Diritto penale XXI secolo» 2024, n. 2, pp. 245-257Per il testo con le note si rinvia al seguente link).

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PAROLE CHIAVE:

riciclaggio- autoriciclaggio – riforma penale – Suprema Corte del Popolo – Suprema Procura del Popolo – diritto cinese 

ABSTRACT

Il presente contributo vuole fare luce sull’evoluzione normativa del reato di riciclaggio di denaro così come identificato dagli articoli 191, 312 e 349 della Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese con l’obiettivo di tracciare uno sviluppo storico del quadro legislativo, dagli albori della lotta al fenomeno fino alle novità introdotte dall’Interpretazione n. 10 del 19 agosto 2024. A tal fine, viene descritto il contesto legislativo nazionale e sovranazionale, e vengono analizzate le scelte di politica criminale che hanno ispirato il Legislatore nella modifica della suddetta legge. Infine viene esaminata l’Interpretazione n. 10, per evidenziarne le principali novità che introduce e per illustrare quali possano essere le possibili direzioni future per la lotta ad un fenomeno in continua espansione. 

KEYWORDS:

money laundering- self-laundering – penal reform – Supreme People’s Court – Supreme People’s Procuratorate – Chinese law

This paper seeks to shed light on the regulatory evolution of the crime of money laundering as identified by Articles 191, 312 and 349 of the Criminal Law of the People’s Republic of China with the aim of tracing a historical development of the legislative framework, from the beginnings of the fight against the phenomenon up to the changes introduced by Interpretation No. 10 of August 19, 2024. To this end, the national and supranational legislative context is described, and the criminal policy choices that inspired the Legislator in amending the aforementioned law are analyzed. Finally, Interpretation No. 10 is examined to highlight the main innovations it introduces and to illustrate what the possible future directions may be for combating an ever-expanding phenomenon. 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Evoluzione legislativa. – 2.1. Dalle Convenzioni alla Legge Antiriciclaggio – 3. L’interpretazione n. 10 del 19 agosto 2024. – 4. La prassi giudiziale. – 5. Conclusione.  

  1. Introduzione.  

Negli ultimi decenni, la crescente complessità delle transizioni finanziarie, l’utilizzo delle nuove tecnologie, prima tra tutte la tecnologia blockchain, ed il crescente numero delle operazioni P2P (peer to peer) hanno ampliato le modalità attraverso le quali i proventi guadagnati tramite la commissione di reati o di altre fattispecie penalmente rilevanti, possono essere reintrodotti nel mercato, rendendo sempre più difficile il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro. Nel National Risk Assesment (NRA), prodotto dal Fondo Monetario Internazionale sulla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo della Repubblica Popolare Cinese, si evidenzia come, nel periodo tra il 2014 e il 2016, beni per un valore stimato di RMB 8.64 miliardi (circa 1,1 miliardi di euro) siano stati trasferiti nel territorio della Repubblica da oltre 90 nazioni, al fine di legittimare i proventi illeciti e reinserirli nel mercato. Questo dato mostra come, nonostante la Cina abbia optato, sin dal 1979 e sotto la spinta della comunità internazionale, per la criminalizzazione del reato di riciclaggio in ben tre distinte previsioni della sua Legge penale, la problematica sia ancora ampiamente diffusa sul territorio. 

Il presente contributo traccia l’evoluzione storica della normativa in tema di riciclaggio di denaro attraverso l’analisi degli emendamenti alla Legge Penale, e delinea i contributi derivanti dalla recente interpretazione della Suprema Corte del Popolo e della Suprema Procura del Popolo.  

  • Evoluzione legislativa e la Legge penale. 

L’evoluzione del diritto penale in Cina è segnata profondamente dai cambiamenti socioeconomici che si sono susseguiti dalla fondazione della Repubblica Popolare ad oggi.   Per quanto concerne la criminalizzazione dei reati economici e finanziari, l’anno 1979 segna uno spartiacque. Con la politica di riforma e apertura voluta da Deng Xiaoping, la Cina avvia il suo percorso di passaggio all’economia di mercato e iniziano ad emergere varie incongruenze tra il vecchio sistema giuridico e l’appena riformato sistema economico. Durante questo periodo si assiste alla depenalizzazione di molti reati legati all’economia pianificata e all’introduzione di numerose fattispecie di reato. Nel medesimo anno, la Seconda Sessione della Quinta Assemblea Nazionale del Popolo adotta la prima Legge Penale (刑法 xing fa) nota anche come codice penale benché la dicitura cinese non riporti la parola “codice” come invece avviene per il codice civile ( 民法典minfa dian), introducendo, al capitolo VI, l’articolo 172 , rubricato “occultamento dei proventi e dei relativi frutti derivanti da attività criminali”, quella che può essere intesa come la prima criminalizzazione del reato di riciclaggio nel Paese.

  •  Dalle Convenzioni internazionali alla Legge antiriciclaggio.

Grazie all’impulso dato dalla ratifica, nel 1988, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Repubblica Popolare Cinese, vincolata ora da un trattato internazionale, adotta, il 28 dicembre 1990, la Decisione sul controllo degli stupefacenti. L’articolo 4 della medesima prevede la reclusione fino a 7 anni congiuntamente ad una pena pecuniaria per coloro i quali occultino o dissimulino la vera natura e la fonte dei proventi ottenuti da attività legate al commercio di sostanze psicotrope. Il reato, a seguito della modifica al codice penale introdotta nel 1997 dalla Quinta Sessione dell’Ottava Assemblea Nazionale del Popolo, viene immesso nel medesimo all’art 349, rubricato “occultamento, dissimulazione e trasferimento di droga e dei proventi legati ad essa”, il quale prevede la pena della reclusione o della libertà vigilata fino a 3 anni e, nelle ipotesi più gravi, fino ai 10 anni. 

La disciplina più comprensiva e specifica dedicata alla lotta al riciclaggio di denaro è contenuta nell’articolo 191 della Legge penale rubricato “riciclaggio di denaro”. Al momento della sua introduzione, tale disposizione ampliava il novero delle fattispecie penalmente rilevanti, prevedendo anche l’occultamento posto in essere per il tramite di attività riferibili ai contesti di criminalità organizzata e di contrabbando. La norma si applicava a coloro i quali avessero fornito conti correnti, facilitato la conversione dei proventi illeciti in denaro o altri tipi di titoli finanziari negoziabili, favorito il trasferimento dei capitali attraverso conti correnti creati ad hoc, contribuito al movimento di somme di denaro verso paesi esteri, o, infine, occultato o dissimulato la natura e i proventi dell’attività criminale, precedentemente identificata, in qualsiasi altro modo. La pena era stabilita nella reclusione per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni, ovvero, nei casi più gravi, ai 10 anni e in una sanzione pecuniaria per un valore compreso tra il 5% e il 20% dell’importo riciclato. Il testo originario affermava:

Chiunque commetta consapevolmente uno dei seguenti atti al fine di aiutare ad occultare o dissimulare l’origine o la natura dei proventi derivanti da reati legati agli stupefacenti, al crimine organizzato o al contrabbando, vedrà confiscati i proventi di suddetti crimini e i guadagni prodotti da tali proventi, sarà condannato alla reclusione ad un tempo non superiore a cinque anni ed al pagamento di una pena pecuniaria del valore di non minore al 5% e non superiore al 20% dell’importo del riciclaggio di denaro:

  1. Fornire finanziamenti;
  2. Convertire proprietà in contanti, titoli finanziari o altri valori mobiliari;
  3. Trasferire fondi tramite bonifico o altri metodi di pagamento; 
  4. Trasferire beni oltre confine;
  5. Utilizzare altri metodi per occultare o dissimulare l’origine e la natura dei proventi criminali e dei rispettivi guadagni. 

Nel caso in cui le circostanze fossero gravi, l’autore del reato è condannato alla reclusione ad un tempo determinato non inferiore a cinque anni ma non superiore a dieci anni ed è, inoltre, sanzionato con una pena pecuniaria non inferiore al 5% ma non superiore al 20% dell’importo del riciclaggio di denaro”.

Tale disposizione è stata più volte ampliata per includere un novero sempre più cospicuo di reati. Dopo la firma, e successiva ratifica, da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000 (2225 UNTS 209) e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Repressione al Finanziamento al Terrorismo (2178 UNTS 197) del 2001, la venticinquesima Sessione della nona Assemblea Nazionale del Popolo ha promulgato il terzo emendamento al codice penale del 1997. In questo documento viene modificato il testo dell’articolo 191 aggiungendo le attività di terrorismo. Inoltre, in risposta ai requisiti imposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (2349 UNTS 41), a giugno 2006 la ventitreesima Sessione della decima Assemblea Nazionale del Popolo ha esteso nuovamente i reati facendo riferimento anche al reato di riciclaggio, aggiungendovi, grazie al sesto emendamento al codice penale, le categorie di crimini di corruzione e concussione, frode finanziaria e di turbativa dell’ordine della gestione finanziaria. 

Da ultimo, con l’introduzione dell’undicesimo emendamento alla Legge Penale, entrato in vigore il 1 marzo 2021, il reato di riciclaggio subisce un’ulteriore modifica. L’articolo 14 dell’emendamento interviene su quattro punti fondamentali dell’articolo 191: in primo luogo, si assiste ad un ridimensionamento dell’elemento soggettivo del crimine attraverso l’espunzione dell’espressione “consapevolmente” in riferimento alla conoscenza da parte dell’agente della natura illecita delle somme; in secondo luogo, il riferimento al sistema delle multe viene eliminato e sostituito con il termine generico “pena pecuniaria”, modificando così la previsione originaria di una sanzione compresa tra il 5% e il 20% dell’importo riciclato; viene poi cancellata la parola “aiutare”, ribadendo che il riciclaggio di denaro svolto personalmente costituisce un reato indipendente; e, da ultimo, la responsabilità penale delle persone fisiche nel riciclaggio compiuto da persone giuridiche viene ampliata, permettendo la sanzione delle persone direttamente responsabili all’interno della persona giuridica.

Ad oggi, il testo completo dell’articolo 191 recita: 

Chiunque commetta uno dei seguenti atti al fine di occultare o dissimulare l’origine o la natura dei proventi derivati da reati legati agli stupefacenti, al crime organizzato, al contrabbando, alla corruzione e alla concussione, a crimini che compromettono l’ordine della gestione finanziaria, o a crimini di frode finanziaria, così come gli eventuali guadagni maturati da tali proventi, vedrà confiscati i proventi derivanti dai suddetti crimini e i guadagni prodotti da tali proventi, e sarà punito con una pena detentiva inferiore ai cinque anni o all’incarcerazione limitata e congiuntamente ad una pena pecuniaria, o esclusivamente ad una pena pecuniaria; Nel caso in cui le circostanze fossero gravi, sarà punito con una pena pecuniaria ed una pena detentiva non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni:  

  1. Fornire finanziamenti;
  2. Convertire proprietà in contanti, titoli finanziari o altri valori mobiliari;
  3. Trasferire fondi tramite bonifico o altri metodi di pagamento; 
  4. Trasferire beni oltre confine;
  5. Utilizzare altri metodi per occultare o dissimulare l’origine e la natura dei proventi criminali e dei rispettivi guadagni. 

Nel caso in cui il reato fosse commesso da una persona giuridica, l’ente verrà sanzionato con una multa e i responsabili e gli altri soggetti direttamente coinvolti nella sua amministrazione saranno puniti in conformità con quanto stabilito nei paragrafi precedenti”. 

Le sette categorie di reati e lo stesso reato di cui all’articolo 191 della Legge penale rappresentano il nucleo centrale delle misure per la lotta al riciclaggio. Nonostante la spinta di revisione legislativa dei primi anni 2000, il governo cinese, però, non risulta ancora totalmente in linea con le 40 Raccomandazioni stilate dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Nell’edizione rivista delle Raccomandazioni del 2003, il GAFI invita tutti gli stati membri a includere come presupposti del reato un totale di 20 categorie di reato, tra cui figurano l’evasione fiscale, l’estorsione, la pirateria, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, anche di minori. 

Nel marzo 2003, la Banca Popolare Cinese promulga una serie di regolamenti diretti alle istituzioni finanziarie: il Regolamento per l’antiriciclaggio da parte di istituzioni finanziarie, il Regolamento amministrativo per la segnalazione di transazioni in valuta RMB di grande valore e sospette, e il Regolamento amministrativo per la segnalazione da parte di istituzioni finanziarie di transazioni in valuta estera di grande valore e sospette. I regolamenti stabiliscono chiaramente i requisiti di vigilanza per l’antiriciclaggio per le istituzioni bancarie e stabiliscono il quadro di base per il sistema di segnalazione antiriciclaggio e di monitoraggio delle informazioni antiriciclaggio. La Banca Popolare Cinese ha la funzione di guidare e pianificare il lavoro di antiriciclaggio del settore finanziario e di monitorare i movimenti di fondi rispetto all’antiriciclaggio. Da ricordare in questa sede come la stessa Banca è responsabile per l’attuazione delle «Misure provvisorie per l’amministrazione dell’acquisto e del pagamento di valute estere per via del trasferimento di proprietà individuali all’estero». Trattasi di misure attuative del «Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sul Controllo dei Cambi». Il trasferimento di fondi all’estero è soggetto a rigide misure di controllo. 

A completare il quadro legislativo del reato di riciclaggio si pone inoltre la Legge antiriciclaggio del 2006. Nel testo viene data una definizione più ampia di riciclaggio di denaro poiché, oltre alle categorie esplicitamente individuate dall’art 191 della Legge penale, c’è un richiamo generico a “qualsiasi modo”, il quale apre alla possibilità di includere qualsiasi azione di riciclaggio che coinvolga proventi di qualsiasi tipo di reato.  Inoltre, viene stabilito che il Dipartimento Amministrativo per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro del Consiglio di Stato possa condurre indagini su transazioni sospette, disponendo il congelamento dei conti, per un massimo di 48 ore, e di altre misure preventive ritenute opportune. Anche la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio viene rafforzata dalla Legge dove l’interno capo V è dedicato alla “Cooperazione internazionale nell’antiriciclaggio di denaro”. 

Lo scopo primario della Legge è quello di “preservare l’ordine finanziario”, art. 1. La dottrina cinese ha fortemente criticato questo approccio del legislatore, che sembra confondere i principali mezzi di riciclaggio di denaro e gli interessi legali da tutelare mediante la lotta al riciclaggio di denaro e, da ultimo, accusa il legislatore di creare ostacoli alla sensibilizzazione al tema affinché specifiche istituzioni non finanziarie possano adempiere ai propri obblighi in materia di antiriciclaggio. 

Nel 2007, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) pubblica il Mutual Assessment Report on China’s Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing. Il rapporto riconosce pienamente i progressi compiuti dalla Cina in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le solide basi legislative in vigore, ma denuncia anche alcuni molti problemi che devono essere migliorati. 

Nel 2019 il GAFI pubblica un altro rapporto che sostiene come la Cina abbia istituito un sistema nazionale di valutazione del rischio di riciclaggio di denaro a più livelli e formulato e implementato strategie e politiche di lotta al finanziamento del terrorismo e di antiriciclaggio a livello nazionale. Al tempo stesso il rapporto ribadisce che, date le dimensioni e la composizione del settore finanziario cinese, le sanzioni applicabili devono essere rafforzate ulteriormente; la mancanza di copertura delle attività e professioni non finanziarie designate (DNFBP) da parte del sistema di vigilanza di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo rimane una vulnerabilità; la consapevolezza dei rischi riciclaggio di denaro e degli obblighi antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo nel settore delle DNFBP è generalmente insufficiente. Per queste ragioni, nel Mutual Evaluation Report on China del 2019, il Gruppo d’Azione Finanziaria sottolinea come, malgrado gli sforzi, il paese sia ancora solamente “partially compliant” con le raccomandazioni. 

Il rapporto viene recepito dalle autorità cinesi, che danno avvio ad una ulteriore tornata regolamentare. Nel 2019 la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese «Avviso dell’Ufficio generale della Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese sull’ulteriore miglioramento del lavoro sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nei settori bancario e assicurativo». Nel 2021, la Banca Popolare Cinese adotta le «Misure per la vigilanza e l’amministrazione della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo da parte delle istituzioni finanziarie», l’ «Avviso della Banca Popolare Cinese e dell’Amministrazione Statale dei Cambi di emanazione delle Linee Guida sulle attività antiriciclaggio e antiterrorismo delle banche per le attività transfrontaliere», e l’«Avviso dell’Ufficio antiriciclaggio della Banca Popolare Cinese di emanazione delle Linee guida per l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo delle istituzioni finanziarie costituite». 

  • L’interpretazione n. 10 del 19 agosto 2024

Con la recente «Interpretazione di diversi temi concernenti l’applicazione della legge a procedimenti penali in materia di riciclaggio di denaro», la Suprema Corte del Popolo, congiuntamente con la Suprema Procura del Popolo, vuole fare luce su alcuni dei contenuti dell’articolo 191 della Legge penale. 

In primo luogo, all’articolo 1, le due istituzioni chiariscono i requisiti per l’identificazione della componente soggettiva della fattispecie di autoriciclaggio: viene difatti introdotta la locuzione “in prima persona”, che chiarisce l’esistenza del tanto contestato reato di autoriciclaggio su cui la dottrina aveva posto dei dubbi. L’articolo seguente inquadra l’eventualità di riciclaggio di illeciti provenienti dall’attività criminale compiuta da un’altra persona; viene infatti chiarito che chiunque, al fine di occultare o dissimulare i proventi di un reato di cui all’articolo 191 della Legge penale commesso da un’altra persona e al fine di occultare e dissimulare, con conoscenza effettiva o presunta, la fonte e la natura dei redditi derivanti dai proventi criminali, commette il crimine di riciclaggio ed è condannato e punito ai sensi dell’articolo 191 della Legge Penale. La determinazione della c.d. “conoscenza effettiva o presunta”, introdotta dall’11 emendamento che elimina la locuzione “consapevolmente”, viene chiarita dall’articolo 3 che fornisce indicazioni precise sul grado di consapevolezza dell’attore. Per la corte e la procura è importante valutare le informazioni con cui l’agente è entrato in contatto o che ha direttamente ricevuto da terzi, i metodi di trasferimento e conversione dei proventi criminali e le anomalie nelle transizioni compiute tenendo anche conto dell’esperienza professionale dell’agente, del suo rapporto con l’autore del reato, delle testimonianze dei complici o dei testimoni e dell’eventuale confessione o difesa. Questi parametri non si applicano quando le prove dimostrano che l’agente non era a conoscenza del crimine.

In secondo luogo, vengono chiarite le “circostanze gravi” previste dall’articolo 191 della Legge penale, ma non specificate dal Legislatore. Queste sono presenti nel caso in cui l’importo riciclato risulti superiore ai 5 milioni di yuan (circa 650 mila euro) e l’autore abbia ripetuto più volte l’attività di riciclaggio, si sia rifiutato di collaborare al recupero dei beni, ovvero abbia provocato perdite superiori ai 2,5 milioni di yuan. Viene anche chiarito che l’importo riciclato viene calcolato cumulativamente nel caso in cui l’attore abbia già compiuto lo stesso crimine ma non fosse stato punito a norma di legge (art. 4).  

Inoltre, l’articolo 5 introduce sette situazioni specifiche di “dissimulazione o occultamento della fonte e della natura dei proventi della commissione del reato e dei relativi proventi con altri mezzi”, tra cui: trasferire o convertire tali proventi attraverso il pegno, il leasing, la compravendita, l’investimento, la vendita all’asta o l’acquisto di prodotti finanziari; mescolare i proventi del crimine e i relativi frutti con i redditi derivanti dalla gestione di strutture ad alta intensità di contante come centri commerciali, ristoranti e luoghi di intrattenimento; trasferire e convertire i proventi attraverso transazioni fittizie, debiti e passività fittizie, garanzie inesistenti e dichiarazioni di reddito fasulle; utilizzare la vendita e l’acquisto di biglietti della lotteria, carte valori, oro e altri metalli preziosi per convertire i proventi del crimine, trasformare i proventi illeciti in vincite al gioco d’azzardo; ricorrere al commercio di “beni virtuali” (虚拟资产Xuni zichan ) o allo scambio di attività finanziarie; e, infine, trasferire o convertire i proventi in qualsiasi altro modo.

In quarto luogo, si è chiarito il principio della sanzione simultanea per il reato di riciclaggio di denaro e per il reato di occultamento dei proventi e dei profitti derivanti da attività illecite ex art. 312. La dissimulazione o l’occultamento dei proventi di reato e dei relativi profitti derivanti dai reati presupposto, come previsto dall’articolo 191 della Legge penale, configura sia il reato di riciclaggio di denaro e, al contempo, anche di occultamento, ed è condannata e punita conformemente alle disposizioni relative al reato di riciclaggio di denaro.

L’articolo 9, poi, chiarisce nuovamente l’ammontare dell’importo previsto per le ammende che era stato rimosso dall’11 emendamento della Legge penale. Ora l’importo è fissato tra 10 mila yuan e, nei casi più gravi, a più di 200 mila yuan. 

Infine, la Suprema Corte e la Suprema Procura introducono alcune circostanze attenuanti da considerare al momento della commisurazione della pena. In particolare, qualora l’autore del reato confessi, si penta o collabori attivamente al recupero dei proventi illeciti e dei relativi profitti, potrà beneficiare di una riduzione della pena.  

  • La prassi giudiziale 

Nel 2021 la Suprema Procura del Popolo ha perseguito 707 persone per riciclaggio di denaro. 

Nel 2020, la Banca popolare cinese ha effettuato ispezioni speciali e approfondite da parte delle forze dell’ordine su 614 istituti finanziari, istituti di pagamento e altri istituti obbligati per la lotta al riciclaggio di denaro, ed ha imposto sanzioni amministrative a 537 istituti, con una sanzione di importo pari a 526 milioni di yuan, e punito 1.000 persone per violazioni, con una sanzione di 24,68 milioni di yuan. 

Al fine di uniformare l’applicazione delle norme in tema di antiriciclaggio, la Procura Suprema del Popolo e la Banca Popolare Cinese hanno rilasciato congiuntamente sei casi tipici 典型案例 (dianxing anli) per punire i crimini di riciclaggio di denaro. Questa serie di casi tipici copre i presupposti di reati più frequenti del riciclaggio di denaro. Lo scopo di tale pubblicazione non si limita a guidare le autorità locali nell’amministrazione dei casi giudiziari in termini di accertamento dei fatti e applicazione delle leggi, ma servono anche come monito per il pubblico.

I sei casi tipici sono: il caso di riciclaggio di denaro di Zeng, il caso di riciclaggio di denaro di Lei e Li, il caso di riciclaggio di denaro di Chen Zhi, il caso di riciclaggio di denaro di Zhang, il caso di riciclaggio di denaro di Lin Na, Lin Yin e altri, e il caso di riciclaggio di denaro di Zhao. Questi casi dimostrano sotto diversi aspetti l’atteggiamento inflessibile degli organi della Procura e della Banca Popolare Cinese nei confronti dei crimini di riciclaggio di denaro.

Altro elemento fondamentale è il riferimento ai “beni virtuali” fatto dall’Interpretazione n. 10 del 19 agosto 2024, rilevanti sia per il riciclaggio di denaro che per il finanziamento al terrorismo. Dal 2016 le criptovalute sono illegali in Cina, ma ciò non ne ha impedito l’utilizzo, al punto che il più grande caso di riciclaggio di denaro in bitcoin del Regno Unito, che ha coinvolto 61.000 bitcoin per un valore di oltre 3 miliardi di sterline, è scaturito da un’operazione cinese di riciclaggio di denaro. I bitcoin erano collegati a una frode economica commessa da Zhang Yadi in Cina, dove era conosciuta come Qian Zhimin, il controllore della Tianjin Lantiange Rui Electronic Technology Co. Ltd., che ha raccolto illegalmente 43 miliardi di yuan, frodando con uno schema ponzi 126.000 investitori. Le autorità inglesi sono riuscite ad arrestare una complice, Jian Wen. 

A livello operativo è da menzionare anche l’attività dell’Ufficio internazionale per ricerca dei fuggitivi e per il recupero di beni (国际追逃追赃工作办公室 Guoji zhui tao zhuizang gongzuo bangongshi). Dal 2014, anno della sua istituzione, a ottobre 2020, l’Ufficio ha catturato 8.363 fuggitivi in oltre 120 paesi e regioni, tra cui 2.212 membri del partito comunista cinese e dipendenti statali, 357 “avvisi rossi” e 60 dei “top 100 avvisi rossi”, e ha recuperato 20,84 miliardi di yuan di denaro riciclato.

  • Conclusione

Il reato di riciclaggio di denaro ha una valenza trasversale in quanto spesso accessorio di ulteriori reati. In Cina il fenomeno è ricondotto alle frodi e alla corruzione. La lotta al riciclaggio di denaro acquisisce una valenza simbolica in quanto l’ideologia politica punta fortemente alla valorizzazione di condotte virtuose, al rispetto della morale e dell’etica. La “condotta esemplare” viene canonizzata e quantificata attraverso i vari sistemi di credito sociale attualmente applicati. 

Altro perno della legittimazione del partito unico al governo resta nella sua capacità di garantire stabilità e sicurezza. Il riciclaggio mina la stabilità finanziaria ed espone l’economia a forti incertezze. 

Nell’analisi del reato di riciclaggio e delle politiche adottate per contrastarlo è importante tenere a mente il suo valore politico e ideologico. 


[1] Un ringraziamento a Luca Rastelli per la sua attività di assistenza nella redazione del presente contributo. 

Citazione consigliata: Cardillo I., [Titolo], in Istituto di Diritto Cinese, [data], disponibile all’indirizzo […]

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