Disposizioni della Suprema Corte sulla Giurisdizione su Cause Civili e Commerciali con Elementi di Estraneità

5 Dic 2022 | Diritto processuale civile, Legislazione

Il 15 novembre la Suprema Corte del Popolo ha emanato le «Disposizioni della Suprema Corte del Popolo su Determinate Questioni Riguardanti la Giurisdizione su Cause Civili e Commerciali con Elementi di Estraneità», in vigore dal 1 Gennaio 2023.

Le «Disposizioni della Suprema Corte del Popolo su Determinate Questioni Riguardanti la Giurisdizione su Cause Civili e Commerciali con Elementi di Estraneità» sono state adottate dal Comitato Giudiziale della Suprema Corte del Popolo nella sua 1872esima riunione, il 16 Agosto 2022, oggi si promulgano, ed entreranno in vigore l’1 Gennaio 2023.

Suprema Corte del Popolo

14 Novembre 2022

Interpretazione Giudiziale [2022] No. 18

Suprema Corte del Popolo

Disposizioni della Suprema Corte del Popolo su Determinate­ Questioni Riguardanti la Giurisdizione su Cause Civili e Commerciali con Elementi di Estraneità

(Adottate durante la 1872esima riunione del Comitato Giudiziale della Suprema Corte del Popolo, efficaci dal 1 Gennaio 2023)

Le presenti disposizioni sono formulate in conformità con le disposizioni della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese, e alla luce della prassi processuale, al fine di proteggere gli interessi ed i diritti legittimi delle parti, cinese e straniera, in conformità con la legge, facilitare il contenzioso delle parti e migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza dei processi civili e commerciali con elementi di estraneità.

Art. 1 I Tribunali di Base del Popolo sono competenti per le cause civili e commerciali di primo grado con elementi di estraneità, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dalle interpretazioni giudiziali. 

Art. 2 I Tribunali Intermedi del Popolo sono competenti per le seguenti cause civili e commerciali di primo grado con elementi di estraneità: 

1) Cause civili e commerciali con elementi di estraneità con un complesso oggetto del contendere.

I Tribunali Intermedi del Popolo di Beijing, Tianjin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong e Chongqing sono competenti per le cause civili e commerciali con elementi di estraneità aventi un valore pari o superiore a 40 milioni di RMB.  

I Tribunali Intermedi del Popolo di Hebei, Shanxi, Mongolia interna, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Guangxi, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia e Xinjiang, i Tribunali Militari delle zone di guerra dell’Armata di Liberazione Popolare ed i Tribunali Militari alle dirette dipendenze dell’Assemblea Generale dell’Armata di Liberazione Popolare, e tutti i Tribunali Intermedi del Popolo nella giurisdizione della sezione del corpo di produzione e costruzione dell’Alto Tribunale del Popolo della Regione Autonoma uigura dello Xinjiang, sono competenti per le cause civili e commerciali con elementi di estraneità aventi un valore pari o superiore a 20 milioni di RMB.   

2) Cause civili e commerciali con elementi di estraneità con circostanze complesse o un numero elevato di persone costituite in un’unica parte.

3) Altre cause civili e commerciali con elementi di estraneità con un impatto significativo sulla loro giurisdizione.   

Se la legge o le interpretazioni giudiziali prevedono diverse disposizioni riguardo la competenza dei Tribunali Intermedi del Popolo sulle cause civili e commerciali con elementi di estraneità nei processi di primo grado, si devono seguire tali disposizioni. 

Art. 3 Gli Alti Tribunali del Popolo hanno competenza di primo grado nelle cause civili e commerciali con elementi di estraneità aventi un valore pari o superiore a 5 miliardi di RMB o nelle altre cause con un impatto significativo sulla loro giurisdizione.

Art. 4 Gli Alti Tribunali del Popolo, in base all’effettiva situazione nella loro giurisdizione, e qualora lo ritenessero necessario, possono, con l’approvazione della Suprema Corte del Popolo, designare uno o più Tribunali di Base del Popolo e Tribunali Intermedi del Popolo per l’esercizio centralizzato della giurisdizione interregionale su cause civili e commerciali di primo grado con elementi di estraneità, come previsto dagli articoli 1 e 2 delle presenti disposizioni.   

In conformità con le disposizioni del paragrafo precedente per l’attuazione della giurisdizione centralizzata interregionale, l’Alto Tribunale del Popolo deve annunciare tempestivamente al pubblico le aree giurisdizionali corrispondenti dei Tribunali di Base del Popolo e dei Tribunali Intermedi del Popolo.  

Art. 5 Le cause civili e commerciali con elementi di estraneità sono trattate dal Tribunale in forma collegiale o speciale.  

Art. 6 Le presenti disposizioni non si applicano alle controversie con elementi di estraneità relative a questioni marittime o di commercio marittimo, alle controversie con elementi di estraneità in materia di proprietà intellettuale, alle controversie con elementi di estraneità in materia di risarcimento di danni ecologici e ambientali e ai casi di controversie civili di interesse pubblico in materia ambientale.  

Art. 7 Le presenti disposizioni si applicano alle cause civili e commerciali che coinvolgono le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e la regione di Taiwan.

Art. 8 Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° Gennaio 2023 e sono applicabili ai casi instaurati dopo tale data.  

Art. 9 In caso di contrasto tra interpretazioni giudiziali precedentemente emesse da questa Corte e le presenti disposizioni, prevalgono queste ultime.

Citazione consigliata: Cardillo I., [Titolo], in Istituto di Diritto Cinese, [data], disponibile all’indirizzo […]

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