I dieci doveri del giudice nell’esecuzione dei casi. 

17 Dic 2021 | Diritto processuale civile, Giustizia

Di seguito la traduzione integrale del documento ufficiale.

Suprema Corte del Popolo, avviso di pubblicazione de «“I dieci doveri” del tribunale del popolo nella gestione dell’esecuzione dei casi”»

Ai tribunali superiori del popolo di tutte le province, delle regioni autonome e delle municipalità direttamente sotto il controllo del governo centrale, al tribunale militare dell’Esercito popolare di liberazione e al corpo di produzione e costruzione del tribunale popolare superiore dello Xinjiang 

Si stampano e si distribuiscono «“I dieci doveri” del tribunale del popolo nella gestione dell’esecuzione dei casi”». Si prega di seguirli ed eseguirli con attenzione.

Ufficio Generale della Suprema Corte del Popolo 

11 novembre 2021

1 E’ doveroso rafforzare la consapevolezza della politica e degli obiettivi, consolidare la lealtà politica, praticare l’esecuzione per il popolo, evitare di essere “freddi ed indifferenti”, abusi di potere, prassi improprie;

2 E’ doveroso rafforzare la consapevolezza della legge e della disciplina, rispettare rigorosamente regole disciplinari e leggi, evitare che gli ordini non vengano eseguiti e i divieti non rispettati, evitare manipolazioni per profitti privati e un’esecuzione disonesta;

3 E’ doveroso osservare rigorosamente le “Tre Previsioni”, evitare contatti impropri con le parti e con gli avvocati , ed evitare interventi o coinvolgimenti contrati alla legge;

4 E’ doveroso eseguire i casi con imparzialità ed efficienza, rigorosamente evitare esecuzioni passive, intempestive o selettive;

5 E’ doveroso procedere con un’esecuzione civile e regolamentare, si fa divieto di stimare e vendere all’asta in violazione delle regole, sequestrare oltre la quota prevista, e procedere con un’esecuzione disordinata;

6 E’ doveroso per i tribunali determinare i parametri per la conclusione dei casi per i quali non ci sono proprietà disponibili per l’esecuzione, in nessuna circostanza il tribunale può chiudere un caso attraverso la conclusione dell’esecuzione senza aver esaurito tutte le misure di esecuzione, o rigettare la richiesta di prosecuzione dell’esecuzione quando i tempi invece la permettono;

7 E’ doveroso realizzare la modalità di gestione “un caso un conto corrente”, i fondi del caso devono essere resi disponibili entro quindici giorni lavorativi quando le condizioni sono soddisfatte, si fa divieto di trattenere, di appropriazione indebita e di restituzione in ritardo;

8 E’ doveroso gestire l’esecuzione prontamente, registrare ogni documento, gestire efficacemente ogni questione, sono vietati comportamenti superficiali, blocchi delle procedure e atteggiamenti inconcludenti;

9 E’ doveroso migliorare la trasparenza dell’esecuzione, importante informazioni su aspetti cruciali devono essere condivise prontamente, si fa divieto di operare segretamente e di ricorrere a manipolazioni di potere;

10 E’ doveroso rafforzare la supervisione e restrizione del potere di esecuzione, accettare coscienziosamente la supervisione delle parti, si fa divieto di adottare comportamenti poco scrupolosi e di abusare della propria autorità. 

La citazione di questo contributo è: Cardillo I., I dieci doveri del giudice nell’esecuzione dei casi, in Istituto di Diritto Cinese, 17 dicembre 2021, disponibile all’indirizzo https://dirittocinese.com/?p=2631

Citazione consigliata: Cardillo I., [Titolo], in Istituto di Diritto Cinese, [data], disponibile all’indirizzo […]

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