Nuove disposizioni in materia di gestione del credito del mercato della cultura e del turismo

5 Dic 2021 | Diritto privato, Economia, Legislazione

Lo scorso 11 novembre 2021 il Ministro della cultura e del turismo della Repubblica popolare cinese Hu Heping, con l’ordine n. 7, ha adottato nuove disposizioni in materia di gestione del credito del mercato della cultura e del turismo (in seguito Disposizioni. In cinese «文化和旅游市场信用管理规定»). Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 1 gennaio 2022.  

Le Disposizioni istituiscono un sistema metrico basato su crediti per la valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti. Tale sistema è legato ad un meccanismo premiale-punitivo.  

I soggetti coinvolti nella costruzione di tale sistema di credito sono, oltre al ministero per la cultura e turismo, anche tutte le altre istituzioni qualificate, associazioni, camere di commercio, e soggetti terzi che offrono servizi di valutazione quali le agenzie di rating.   

Le Disposizioni sono adottate ai fini della regolamentazione e del rafforzamento della gestione del credito del mercato della cultura e del turismo, per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei vari partecipanti al mercato, dipendenti e consumatori, per il mantenimento dell’ordine e per la promozione di uno sviluppo di alta qualità del mercato della cultura e del turismo. Le Disposizioni si applicano alla raccolta, catalogazione, divulgazione e condivisione delle informazioni sul credito dei partecipanti e operatori del mercato culturale e turistico. 

I partecipanti al mercato della cultura includono persone giuridiche o altre organizzazioni che svolgono attività commerciali come spettacoli commerciali, gestione di luoghi di intrattenimento, opere d’arte, servizi di accesso a Internet, cultura telematica, e agli esami di accertamento del livello sociale e artistico. I professionisti includono i rappresentanti legali, i principali responsabili, i titolari effettivi del trattamento e altro personale rilevante dei suddetti operatori di mercato. 

I partecipanti al mercato del turismo includono persone giuridiche o altre organizzazioni che forniscono servizi di gestione di agenzie di viaggio, servizi di gestione di attrazioni turistiche di livello A, servizi di gestione di alloggi turistici e servizi di gestione di viaggi online, compresi i rappresentanti legali, i principali responsabili, i titolari effettivi del trattamento e le guide turistiche e altro personale rilevante dei suddetti operatori di mercato.

Il dipartimento di gestione del credito del Ministero della Cultura e del Turismo avrà il compito di guidare, coordinare, supervisionare e gestire la gestione del credito del mercato nazionale della cultura e del turismo. I compiti includono:

(1) Intraprendere la costruzione del sistema creditizio nell’industria culturale e turistica, sviluppare e organizzare l’attuazione del piano per la costruzione del sistema creditizio industriale, attuare la regolamentazione del credito industriale e coordinare la promozione di premi e punizioni creditizie congiunte; 

(2) Organizzare l’elaborazione delle norme e dei regolamenti, degli standard e delle specifiche sulla gestione del credito del mercato culturale e turistico e condurre la supervisione e l’ispezione del credito; 

(3) Intraprendere i lavori relativi alla Conferenza interministeriale congiunta per la costruzione del sistema del credito sociale, e svolgere l’identificazione di soggetti disonesti nel mercato della cultura e del turismo;

(4) Essere responsabile della gestione della raccolta, catalogazione, divulgazione e condivisione delle informazioni creditizie nel mercato della cultura e del turismo;

(5) Essere responsabile della gestione degli impegni di credito, valutazione del credito, incoraggiare l’onestà e punire la disonestà, ripristino del credito e altri lavori connessi;

(6) Essere responsabile della costruzione e gestione del sistema di gestione del credito per il mercato nazionale della cultura e del turismo, responsabile della gestione della sicurezza delle informazioni creditizie e dell’organizzazione del lavoro di analisi e monitoraggio delle informazioni creditizie;

(7) Realizzare la costruzione della cultura dell’integrità e guidare l’organizzazione della formazione creditizia, della pubblicità e di altre attività.

Inoltre, varie entità e individui come le industrie, le associazioni e le camere di commercio, gli istituti terzi di servizi di rating, gli istituti finanziari e i mezzi di informazione, sono incoraggiati a partecipare alla gestione del credito in conformità alla legge. I vari partecipanti al mercato sono incoraggiati ad applicare in modo ampio e proattivo i rapporti di credito nella produzione e nelle operazioni commerciali.

Le associazioni di categoria e le camere di commercio devono essere supportate nella costruzione del credito all’industria. Le associazioni di categoria e le camere di commercio devono essere supportate nell’adozione di misure di autoregolamentazione quali la pubblica condanna e l’annullamento dei titoli per la valutazione del merito nei confronti degli iscritti riconosciuti come soggetti disonesti, per rafforzare l’onestà, la pubblicità e la formazione. 

Il Ministero della cultura e del turismo manterrà i registri delle informazioni sul credito per i partecipanti e praticanti del mercato nazionale della cultura e del turismo.

Le informazioni creditizie sul mercato della cultura e del turismo includono le seguenti informazioni

(1) La registrazione, organizzazione e altre informazioni utilizzate per identificare e registrare le informazioni di base sui partecipanti al mercato e sui professionisti;

(2) Le informazioni sull’esecuzione giudiziaria e sull’arbitrato;

(3) Le informazioni sulla licenza amministrativa e sulle sanzioni amministrative;

(4) Le informazioni sull’attuazione di premi e punizioni congiunte con altri dipartimenti;

(5) Le informazioni sui risultati della valutazione del credito e sull’adempimento degli impegni di credito;

(6) Altre informazioni rilevanti che riflettono lo stato creditizio degli operatori di mercato e dei professionisti.

Il principio di base prevede il dovere di raccolta delle informazioni in capo a chi gestisce (谁管理、谁采集).

La legge distingue le condotte disoneste in due categorie “seriamente disoneste” e “lievemente disoneste”. 

I comportamenti considerati “seriamente disonesti” sono: 

(1) Ottenere licenze o documenti di approvazione tramite frode, occultamento deliberato, falsificazione o alterazione di materiali e altri mezzi inappropriati, o falsificazione o alterazione di licenze o documenti di approvazione;

(2) Fornire contenuti vietati da leggi, regolamenti amministrativi o regolamenti e che hanno causato gravi conseguenze;

(3) Essere soggetto a sanzione amministrativa di revoca della licenza da parte del competente dipartimento della cultura e del turismo;

(4) Svolgere attività di gestione del mercato culturale come spettacoli commerciali, luoghi di intrattenimento e servizi di accesso a internet, senza autorizzazione, in particolare dopo aver causato gravi incidenti o impatto sociale negativo;

(5) Responsabilità per incidenti gravi di sicurezza;

(6) Altre circostanze identificate come gravi disonestà.

I comportamenti considerati “lievemente disonesti” sono: 

(1) Comportamenti come “copertura di biglietti e speculazione sui biglietti”, falsa pubblicità, mancato adempimento dei relativi obblighi, violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume, che hanno causato un impatto sociale negativo;

(2) Diritti e interessi legittimi dei turisti gravemente danneggiati a causa di dolo o colpa grave, che tuttavia non rientrano nelle circostanze per identificare entità gravemente disoneste;

(3) Potenziali rischi per la sicurezza nelle attività commerciali del turismo e la rettifica non viene completata entro il termine prescritto;

(4) Rifiuto di collaborare con la gestione dei reclami o le ispezioni delle forze dell’ordine e rifiuto di attuare decisioni relative a sanzioni amministrative, causando un impatto sociale negativo;

(5) Comminazione di almeno due sanzioni amministrative di importo relativamente elevato nell’arco di 12 mesi, avendo causato un impatto sociale negativo;

(6) Altre circostanze identificate come lievi disonestà.

La procedura di accertamento stabilita dalle Disposizione prevede:

(1) Notifica. Notifica dell’atto disonesto, delle misure disciplinari e del diritto di difesa;

(2) Dichiarazione e difesa. Le parti, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, hanno il diritto di presentare all’Ufficio Identificazione memorie difensive e relativo materiale di supporto, la cui mancata presentazione entro il termine è considerata rinuncia alla difesa. L’ufficio di identificazione fornisce una risposta entro 15 giorni lavorativi, che può tradursi in un ritiro delle contestazioni e chiusura della procedura sanzionatoria;

(3) Conferma. Conferma delle accuse avanzate nell’atto di notifica;

(4) Decisione finale. L’ufficio di identificazione emette la decisione finale confermando l’esistenza della condotta disonesta.  

Le misure adottabili contro comportamenti considerati “seriamente disonesti” sono: 

(1) Aumentare opportunamente la proporzione e la frequenza delle ispezioni casuali e includerle nell’ambito dei principali oggetti normativi;

(2) Fornire informazioni sulla disonestà ai dipartimenti competenti per l’inchiesta, per loro referenza e utilizzo nella relativa gestione amministrativa, servizi pubblici, valutazione di merito e altre attività;

(3) Fornire informazioni sulla disonestà ai vari partecipanti al mercato a scopo di indagine, per loro referenza e utilizzo nelle attività di mercato;

(4) Sospensione e blocco delle attività, ritiro delle licenze e blocco per tre anni; 

(5) Sospensione da incarichi e dalla professione per cinque anni per i legali rappresentanti dell’organizzazione e per i responsabili delle attività; 

Le misure adottabili contro comportamenti considerati “lievemente disonesti” sono: 

(1) In conformità con le leggi, i regolamenti amministrativi e i documenti politici del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato, considerare la condotta come riferimento importante nell’esame delle licenze e delle qualifiche amministrative future;

(2) Intensificare la regolamentazione di routine e aumentare la proporzione e la frequenza delle ispezioni casuali;

(3) Fornire informazioni sulla disonestà ai dipartimenti competenti per le indagini, per loro referenza e utilizzo nella relativa gestione amministrativa, servizi pubblici e altre attività;

(4) Condurre una revisione chiave sui premi amministrativi, l’assegnazione di titoli e altri aspetti;  

(5) Altre misure amministrative prescritte da leggi, regolamenti amministrativi e documenti politici del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato.

Le informazioni sulle entità disoneste devono essere divulgate attraverso il sistema nazionale di gestione del credito del mercato culturale e turistico e altri canali secondo il principio per cui “chi identifica le informazioni conduce la divulgazione” (谁认定、谁公开).

Il rispristino dei crediti avviene alle seguenti condizioni:

(1) Scadenza del termine di attuazione delle misure di gestione del credito (tre anni per le condotte “seriamente disoneste” e un anno per le condotte “lievemente disoneste”); 

(2) Revoca o modifica dell’identificazione come entità disonesta; 

(3) La condotta non è più considerata come disonesta per un mutamento del quadro normativo; 

(4) Altre circostanze in cui il ripristino del credito deve essere condotto in modo proattivo.

Le entità disoneste nel mercato della cultura e del turismo che effettuano concretamente la rettifica delle difformità, correggono i comportamenti disonesti, eliminano gli effetti negativi, accettano la formazione sul ripristino del credito e assumono impegni di credito possono presentare una domanda di ripristino del credito al dipartimento di identificazione. La procedura prevede:

(1) Richiesta. I partecipanti al mercato e i professionisti coinvolti possono presentare domande di ripristino del credito al dipartimento di identificazione, spiegare i fatti e le ragioni, presentare i registri di formazione, le prove di correzione di comportamenti disonesti e altri materiali pertinenti; 

(2) Accettazione. Dopo aver ricevuto una domanda, il dipartimento di identificazione la accetta entro 10 giorni lavorativi. Le domande presentate da coloro che non soddisfano i presupposti non saranno accolte e il diniego sarà motivato;

(3) Verifica. Il dipartimento di identificazione, entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione, effettua ispezioni e verifiche online, scritte e in loco. Se necessario, possono essere organizzate udienze; 

(4) Decisione. Il dipartimento di identificazione deve decidere se approvare o meno il ripristino del credito entro cinque giorni lavorativi dalla data di completamento della verifica. I motivi della mancata approvazione del ripristino del credito devono essere esplicitati; 

(5) Restauro. L’ufficio identificazione provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del ripristino del credito, a rimuovere i relativi provvedimenti gestionali per gli enti disonesti.

In nessuna delle seguenti circostanze sarà effettuato il ripristino del credito per le entità disoneste:

(1) Il soggetto è stato identificato ed esposto come entità gravemente disonesta per meno di sei mesi o è stato identificato ed esposto come entità leggermente disonesta per meno di tre mesi;

(2) A causa della violazione di leggi e regolamenti ulteriori, le prescrizioni restrittive e punitive sono state prorogate;   

(3) È trascorso meno di un anno dal precedente ripristino del credito; 

(4) Durante il processo di richiesta di ripristino del credito, si verificano atti fraudolenti come la falsificazione e l’occultamento intenzionale di fatti; 

(5) Durante il processo di richiesta di ripristino del credito, si reiterano le condotte sanzionate, causando un impatto sociale negativo;

(6) Il restauro non è consentito da leggi, regolamenti e documenti politici del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e del Consiglio di Stato.

La citazione di questo contributo è: Cardillo I., Nuove disposizioni in materia di gestione del credito del mercato della cultura e del turismo, in Istituto di Diritto Cinese, 5 dicembre 2021, disponibile all’indirizzo https://dirittocinese.com/?p=2617.

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