Lo sviluppo del diritto penale cinese dalla fondazione della Repubblica popolare ad oggi.

14 Set 2020 | Diritto penale, Ricerche

Ivan Cardillo

(Il presente contributo è apparso in «Diritto penale XXI secolo» ANNO XVII – N. 2 LUGLIO-DICEMBRE 2018, pp. 261-274. Per il testo con le note si rinvia al seguente link).

ABSTRACT

L’evoluzione del diritto penale cinese è particolarmente importante perché emblematica della concezione che del diritto ha avuto, ed ha, l’autorità di governo a partire dalla fondazione della Repubblica popolare cinese. Il punto di partenza è l’idea di un diritto e di una giustizia strumentali alla lotta di classe, considerati come un’arma da usare contro i nemici di classe, per cui entrambi si esaurivano in regole punitive dei controrivoluzionari ed in sentenze di condanna pronunciate dalle corti. Il momento cruciale è l’anno 1978, segnato dalla Politica di riforma e apertura, che inaugura una nuova stagione per il sistema giuridico cinese e per la scienza giuridica. Inizia un’intensa attività legislativa che vede la promulgazione del primo codice penale nel 1979, revisionato poi dalla legge penale del 1997, attualmente ancora in vigore non senza vari emendamenti. Il codice diventa la base del lavoro delle corti, sempre più impegnate in un lavoro scientifico d’interpretazione ed applicazione del testo normativo, cercando di recepire le istanze che arrivano dalle riforme economiche. L’apertura consente l’ingresso di ulteriori dottrine penalistiche straniere, alla dottrina sovietica, già presente in Cina, si aggiungono quella giapponese e quella tedesca. Ciò ha permesso il fiorire di una dottrina cinese impegnata costantemente nel perfezionamento e nella riforma del diritto penale, nello sviluppo scientifico di un impianto teorico e dogmatico, e nel tentativo di costruzione di un sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi.   

Parole Chiave

sistema giuridico socialista – caratteristiche cinesi – sviluppo scientifico –  riforma penale – dogmatizzazione 

Sommario: 1. Il periodo dal 1949 al 1957. – 2. Il periodo dal 1957 al 1978. – 3. Il 1978 e la rinascita del diritto. – 3.1. Prima fase: 1979-1997. – 3.2. Seconda fase: 1997-oggi. – 4. Prospettive future della dottrina penalistica. 

Il diritto penale ha rappresentato per molti decenni il diritto fondamentale cinese. Il diritto è stato vissuto essenzialmente come diritto penale. Lo studio della storia del diritto penale della Repubblica popolare cinese è estremamente importante, non solo per capire l’evoluzione della legislazione penale, ma soprattutto per comprendere meglio la concezione che del diritto si è avuta in Cina negli ultimi 70 anni, osservare come tale concezione ha alterato il rapporto potere politico-società-individuo, e comprendere come le riforme economiche hanno influenzato l’evoluzione del diritto.

  1. Il periodo dal 1949 al 1957. 

La nascita del diritto penale cinese coincide con la fondazione della Repubblica popolare cinese avvenuta nel 1949. Negli anni immediatamente seguenti, il diritto vive soprattutto come daobazi “manico del coltello”, ovvero il diritto è soprattutto legge penale, vista come strumento  dittatoriale da usare contro i nemici di classe.

In questo contesto la legge è utile nella misura in cui serve gli interessi della classe dominante della conservazione dell’ordine e della stabilità sociale. Il popolo non vede la legge come uno strumento per la gestione di questioni legate all’economia e alla società. La legge penale è la sola espressione del diritto del tempo e vengono stabilite le corti, con legge del 1954, le quali servono il potere politico come strumento nella lotta di classe. Fino al 1980 le corti trattano prevalentemente casi penali. 

Il 25 luglio del 1950, viene adottata la prima bozza della legge penale della Repubblica popolare, composta da 12 capitoli e 157 articoli, di cui 33 principi generali e 124 norme di dettaglio. 

Il processo di redazione della legge penale ha visto dal 1950 al 1963, vigilia della decennale rivoluzione culturale, la redazione di ben 33 bozze, ma non si arriva alla promulgazione di una legge. Dal 1949 al 1979 la Cina, che all’epoca contava 700 milioni di abitanti, non ha un codice penale. Nel 1951 vengono promulgate le Regole punitive per i controrivoluzionari, le Regole punitive contro l’impedimento dello sviluppo della moneta di stato, e nel 1952 le Regole sulla punizione della corruzione. Tali regole, tutte a carattere rivoluzionario, diventano le uniche fonti normative di riferimento. Dallo scoppio della rivoluzione culturale, 1966, fino alla sua fine avvenuta nel 1978, ogni lavoro di compilazione della legge penale è completamente bloccato.

La dottrina penale del tempo volge la sua attenzione al diritto penale estero ed inizia un intenso lavoro di traduzione. Per iniziare molte leggi, manuali e monografie dell’esperienza sovietica vengono tradotte in cinese. La prima opera tradotta, anno 1950, è quella di В.Д.Меньшагин (V.D.Menschagin) Советское уголовное право. В 2 т.(Introduzione generale alla Legge Penale Sovietica, 2 volumi), opera edita dal ministero della giustizia dell’Unione Sovietica e divenuta, per intercessione del ministero dell’istruzione, testo di riferimento nelle università sovietiche, è tradotta in cinese da Peng Zhongwen ed è diventata in assoluto l’opera che ha maggiormente influenzato il diritto penale cinese. Dello stesso autore, cinque anni più tardi, viene tradotto anche il testo Elementi di diritto penale sovietico, traduttori Wang Zuofu e Gao Mingxuan, per i tipi della China Renmin University Press. Altro volume fondamentale è quello di А.Н.Траинин Общее учение о составе преступления sulla teoria generale della pena, pubblicato in Russia nel 1957 e tradotto in cinese nel 1958. Questi lavori di traduzione, oltre a diffondere la conoscenza del sistema sovietico, importano in Cina una serie di teorie che sono espressione del sistema dei valori della politica sovietica del tempo. 

Negli stessi anni la Cina pubblica anche dei testi propri di diritto penale. Quello più rappresentativo dell’epoca è forse Lezioni sulle regole generali del diritto penale della Repubblica popolare cinese pubblicato dalla Law Press China nel 1957 a cura dell’ufficio per l’insegnamento del diritto penale della Scuola di politica e diritto del governo centrale per i quadri del partito. 

Per sopperire all’assenza di un codice penale e di una legge penale il libro premette: «Il diritto penale del nostro paese è nato nella battaglia per la distruzione della vecchia legge, in base alle esigenze di costruzione del paese, è stato costruito e sviluppato grazie all’esperienza della battaglia del popolo. Tutte le leggi ed i decreti promulgati dal governo democratico del popolo che utilizzano metodi punitivi per combattere i  crimini costituiscono tutti il diritto penale del paese». Il manuale è figlio del suo tempo e l’influenza delle dottrine marxista-leniniste è notevole. Il ricorso a tali dottrine è un tentativo per sopperire alla mancanza di regole scritte, ne risulta un testo denso di concetti astratti di stampo sovietico. Nel metodo anche il testo è molto vicino alla cultura giuridica sovietica, per cui si predilige la discussione generale ed astratta, incentivata anche dall’assenza di leggi penali, e gli elementi costitutivi del reato diventano estremamente astratti. Gli articoli scientifici che vengono pubblicati trattano di questioni preliminari come l’irretroattività della legge penale, il concetto di reato, il principio di causalità, lo scopo della pena, la pena di morte, il reato di contro-rivoluzione. 

Questo periodo è caratterizzato da due elementi: 1. la critica generale del vecchio sistema giuridico, dello sfruttamento di classe, e lo studio e recezione delle teorie sovietiche. Ciò ha favorito una riflessione generale sul diritto penale cinese, e l’impostazione di fondo del sistema giuridico socialista. 2. L’inizio dei lavori preparatori per la stesura di un codice penale. 

2. Il periodo dal 1957 al 1978.

Questo è un periodo di distruzione del sistema giuridico e di stagnazione della ricerca. Nel 1957 inizia la Campagna contro la destra e tutti gli studi penalisti vengono sospesi e la ricerca scientifica si blocca. Nel 1966 inizia la Rivoluzione culturale e gli studi penalistici conoscono un periodo di stagnazione e retrogressione costante fino alla fine della rivoluzione. Quanto viene prodotto è del tutto strumentale ai movimenti politici dell’epoca. I lavori di traduzione di testi e codici penali stranieri continuano ma si limitano all’esperienza sovietica. Il saggio di Mao Zedong Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno al popolo del 1957 sui reati e sui due tipi di contraddizioni, problema centrale per l’epoca, ha avuto una grande influenza tingendo politicamente tutte le teorie penalistiche del tempo.

Lo studio del diritto penale di questo periodo ha le seguenti caratteristiche: 1. forte influenza politica. 2. In alcuni settori il livello teorico ha conosciuto uno sviluppo, ne è un esempio la monografia Sul concorso di persone di Li Guangcan. 3. In generale è un periodo di stagnazione e di rallentamento. 

3. Il 1978 e la rinascita del diritto.

Il 1978 è un anno di svolta per la storia del diritto cinese.

L’XI congresso del Partito comunista cinese segna la fine della rivoluzione culturale, dell’era della lotta di classe, e getta le basi del moderno sviluppo economico, iniziando un graduale processo di passaggio da un sistema di economia pianificata ad un sistema di economia di mercato. Questo cambiamento del sistema economico ha fatto da subito emergere l’esigenza di una riforma del sistema giuridico, inaugurando un periodo di riforme su larga scala. 

Inizia la differenziazione tra interessi nazionali, collettivi e individuali. Nascono le esigenze di un sistema giuridico imparziale e giusto, con soggetti di mercato liberi, indipendenti che agiscono in regime di concorrenza. Il Partito comunista dichiara l’importanza della costruzione di una democrazia socialista e del dovere di sviluppare un sistema giuridico socialista, pone le basi per una nuova idea del rapporto tra democrazia e sistema giuridico. 

Inizia così una nuova fase legislativa per il paese. I lavori legislativi riprendono immediatamente a marzo del 1979, e a luglio dello stesso anno, grazie ad un grande lavoro di sintesi del materiale disponibile e delle 33 bozze discusse nel corso degli anni, viene promulgato il primo codice penale cinese.    

La nuova legge penale non è in grado, nonostante il grande sforzo del legislatore, di rispondere a tutti i problemi sociali. Per sopperire alle carenze, il legislatore prevede all’art 79 la possibilità del ricorso al principio di analogia con l’obbligo di convalida della sentenza da parte della Suprema Corte del Popolo. Ciò è in linea con il carattere punitivo che la legge penale dell’epoca aveva. Ispirata ai principi del Marxismo-Leninismo e al pensiero di Mao Zedong, e guidata dalla politica del compromesso fra punizione e clemenza alla luce delle circostanze attuali e della concreta esperienza del popolo cinese nella realizzazione della dittatura del popolo (art. 1), lo scopo della legge è quello di combattere i controrivoluzionari (art. 2). I reati puniti sono: controrivoluzione, contraffazione della moneta e di altri titoli, appropriazione indebita, accettazione di tangenti, divulgazione di segreti di stato, frode e falsificazione di documenti ufficiali, certificati e sigilli (art. 4).

Il 1979 è anche l’anno della politica di Riforma e Apertura, la Cina inizia un percorso di riforma economica e di passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato. In questo passaggio vengono commessi molti crimini economici. La legge penale è  costruita su un sistema di economia pianificata (un esempio è la previsione di cui all’art. 117), e la graduale riforma del sistema economico fa emergere sostanziali incongruenze tra il sistema penale e quello economico. La tendenza verso un’economia di mercato necessita della depenalizzazione di molti reati legati al sistema di economia pianificata e contemporaneamente richiede la previsione di nuove fattispecie di reato, legate alla promulgazione di nuove leggi, come ad esempio la legge sulle società. 

3.1 Prima fase: 1979-1997.

Questa fase inizia con la promulgazione della nuova legge penale e si conclude con la promulgazione di un testo emendato della medesima legge. 

Durante questa fase di grande trasformazione sociale, il dato normativo è spesso inadatto a gestire e conservare l’ordine pubblico. Per questo motivo la dottrina si concentra principalmente sulla ricerca di concetti e di nuove definizioni della pena, sugli elementi costitutivi della pena, sull’analogia e soprattutto sulla revisione della legge penale attraverso uno studio della legislazione. 

Fondamentale per l’evoluzione del diritto penale è il 25 dicembre del 1988, data di approvazione di una bozza di revisione della legge penale da parte della Commissione per i lavori legislativi del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo Cinese.

In questo periodo gli studiosi pongono l’accento sui seguenti aspetti: 1. La raccolta in maniera sistematica di tutte le norme contenute in leggi speciali e di tutte le pubblicazioni scientifiche e dei report del governo che le hanno accompagnate. In questo modo è stato possibile ricostruire il quadro normativo ed approfondire la definizione dei principi a carattere generale contenuti nella legge penale. 2. Il coordinamento con gli organi legislativi e l’intensa attività di promozione di suggerimenti e commenti. I convegni annuali della società dei penalisti cinesi hanno avuto un ruolo chiave. In particolar modo i convegni del 1988, 1994 e 1996 sono stati dedicati proprio al perfezionamento della legge penale. L’apporto degli studiosi è stato fondamentale per la promozione della nuova legge penale. 

I problemi principali affrontati sono: 

1. L’abolizione dell’analogia e la promozione del principio di legalità.  Nella legge del 1979 è previsto il ricorso all’analogia e la sua abolizione è stata al centro del dibattito scientifico. La legge del 1979 prevede una procedura aggravata e restrittiva per il ricorso all’analogia, ovvero l’approvazione da parte della Suprema Corte del Popolo Cinese. Ciò ha ridotto notevolmente il ricorso a questo strumento che di fatto è stato utilizzato in rare occasioni. Il dibattito porta alla stesura dell’art. 3 della nuova legge del 1997 che statuisce: «Può essere punito in base alla legge solo quell’atto che la legge stessa individua come un reato. Tutti gli atti non espressamente puniti dalla legge non possono essere condannati» sancendo definitivamente l’abolizione del ricorso all’analogia.

2. La regolamentazione di crimini commessi da organizzazioni. La legge del 1979 non prevede la punizione di reati commessi da organizzazioni perché tale fenomeno non è ancora presente nella società del tempo. Con la riforma del sistema economico, e la trasformazione delle organizzazioni in soggetti indipendenti dell’economia di mercato, iniziano a verificarsi fenomeni di abuso. Da qui nasce il dibattito nella dottrina cinese sulla possibilità o meno per le organizzazioni di essere soggetti del reato. 

Gli studiosi a favore della responsabilità penale in capo alle organizzazioni sostengo la tesi per cui anche le organizzazioni sono portatrici di interessi particolari e la realizzazione di tali interessi potrebbe portare a delle violazioni della legge penale. Gli studiosi contrari invece sostengono come le organizzazioni siano delle entità virtuali, senza consapevolezza e volontà propria. I crimini commessi da queste organizzazioni sono in realtà crimini commessi da singoli soggetti. 

Prima della nuova legge del 1997, il legislatore cinese aveva già chiarito la questione. Le Regole supplementari per la punizione del reato di contrabbando e le Regole supplementari per la punizione dei crimini di appropriazione indebita e corruzione, entrambe adottate il 21 gennaio del 1988, prevedevano la responsabilità penale in capo alle organizzazioni. Per il legislatore è pacifica l’esistenza di tale responsabilità. Il problema che emerge durante la revisione della legge penale riguarda il come regolare tale responsabilità. Un orientamento sostiene l’esigenza di regolare tale responsabilità solo nella parte generale della legge, affermando un principio generale, e senza provare a redigere delle norme di dettaglio, poiché l’esperienza cinese sulla questione è limitata. Un secondo orientamento sostiene la necessità di regole di dettaglio oltre che di regole generali. Un terzo orientamento auspica invece la promulgazione di una legge ad hoc sui reati commessi da organizzazioni. La legge penale del 1997 adotta il secondo orientamento, disciplinando i principi generali nella Parte I Capitolo II Sezione IV artt. 30 e 31, e riservando poi alla parte speciale le norme di dettaglio.

3. L’utilizzo e i limiti del ricorso alla pena di morte. Con la promulgazione della legge del 1979, il legislatore si propone di combattere i crimini che maggiormente minano la stabilità e la sicurezza pubblica, aumentando notevolmente il numero dei reati punibili con la sentenza capitale. Ciò ha portato ad un incremento dei condannati a morte. La riflessione sulla pena di morte all’interno del procedimento di revisione normativa si traduce in una questione di interpretazione della politica criminale del governo sul punto. 

Storicamente la politica criminale cinese ha sostenuto il principio “non è possibile non uccidere, uccidere poco, evitare di commettere errori, se è possibile scegliere tra uccidere e non allora non uccidere”. Durante il periodo di riforma della legge, la maggior parte degli studiosi si sono espressi a favore della limitazione del ricorso alla pena di morte cercando di ridurre i reati punibili con la pena capitale. 

Tale riduzione è avvenuta in due modi: 1. riduzione dei reati; 2. ricorso a strumenti tecnici d’interpretazione per sottrarre delle fattispecie ai reati puniti con la pena di morte. Ad ogni modo, il legislatore durante la riforma non ha recepito le idee della dottrina, non riducendo ma neanche aumentando il ricorso alla pena capitale. La legge del 1979, circa l’ambito di applicazione della pena di morte, recita “commettere il reato più ignominioso” (zuida eji) mentre la legge del 1997 art. 48 parla di “reato estremamente grave” (Zuixing jiqi yanzhong). 

Sebbene il legislatore non riduca le fattispecie di reato punibili con la pena di morte, di fatto la modifica che apporta alle condizioni per il ricorso a tale misura apre la possibilità per i giudici di controllare l’utilizzo della pena capitale. Ciò ha dato vita ad un filone di ricerca dedicato proprio alla riduzione della pena di morte, che nel corso degli anni ha costruito un vero e proprio apparato teorico che ha permesso, in occasione degli emendamenti del 2011 e del 2015 della legge penale, di ridurre i casi di ricorso alla pena di morte.    

Il testo della legge del 1979 è il cuore della ricerca penalistica di questa fase. Il testo Lezioni sulle regole generali del diritto penale della Repubblica popolare cinese pubblicato nel 1957 viene revisionato in base al nuovo codice e diventa, grazie alla sua pubblicazione nel 1980, il primo manuale di diritto penale cinese. La nuova edizione è caratterizzata per il nutrito ricorso alle disposizioni normative cinesi, tuttavia l’impianto teorico di stampo sovietico resta immutato. 

Lo studio e l’interpretazione del contenuto del codice penale orientano la ricerca scientifica su problemi legati al testo della legge. I risultati della ricerca di questo periodo possono essere così sintetizzati: 1. pubblicazione di manuali di diritto penale cinese; 2. Pubblicazione di monografie di diritto penale; 3. pubblicazione di testi di storia del diritto penale cinese; 4. pubblicazione di testi di diritto penale straniero, di diritto penale comparato e di diritto penale internazionale; pubblicazione di articoli di diritto penale. In questo periodo vengono pubblicati circa 4300 saggi che coprono ogni aspetto del diritto penale. 

Nel 1981, a seguito dell’entrate in vigore del sistema dei gradi accademici, inizia anche la produzione di molte tesi di laurea specialistica e di dottorato in diritto penale. Ciò porta ad un notevole approfondimento delle problematiche relative alla legge penale. 

I temi maggiormente trattati in questo periodo riguardano i principi fondamentali della legge penale, il concetto di reato, la struttura del reato, la causalità, i reati commessi da persone giuridiche, lo scopo della pena, l’interpretazione della legge penale, la condanna, la responsabilità penale, la teoria della pena, le politiche criminali, la filosofia del diritto penale, la libertà, l’equità, la giustizia. Inoltre lo studio della storia del diritto penale cinese, del diritto penale straniero, del diritto penale comparato e del diritto penale internazionale hanno conosciuto un costante sviluppo. Nel trattare questi temi gli studiosi hanno sempre tenuto in considerazione alcuni aspetti fondamentali come il bisogno di impostare lo studio teorico in modo da essere d’utilità alla prassi, il rapporto tra diritto penale e sviluppo economico, il miglioramento della giustizia penale, l’apertura di nuove aree di ricerca. 

Nel 1982 Gao Mingxuan compila, per il Ministero di giustizia, il primo Manuale di Diritto Penale. Il manuale segna la rinascita dello studio cinese del diritto penale. L’esperienza giudiziale, gli articoli della carta costituzionale e le riflessioni prodotte dalla ricerca degli anni precedenti vengono tutti riassunti, sistematizzati e teorizzati nel testo. Nello stile e nei contenuti il testo diventa il punto di riferimento ed il modello per lo studio e lo sviluppo del diritto penale. Nel 1988 il manuale riceve il premio come miglior testo di studio universitario ed il premio del ministero di giustizia come miglior testo di diritto penale. 

3.2 Seconda fase: 1997-oggi.

Con la promulgazione della riformata legge penale del 1997 la dottrina penalistica cinese inizia a guardare alla giurisdizione e alle teorie d’interpretazione della legge penale. Nonostante il lavoro di riflessione sui futuri emendamenti della legge non cessi, tuttavia il nuovo testo appare sufficientemente completo. Nasce così una nuova fase dello sviluppo della dottrina penalistica. Per alcuni studiosi tale fase è ancora troppo ancorata al dato normativo. All’esegesi del testo normativo si aggiunge un’analisi dei problemi legislativi cui si prova a dare profondità attraverso l’analisi dell’esperienza giurisprudenziale. Da un punto di vista teorico e dogmatico si rimane ancora alle prime teorie sovietiche di diritto penale importate attraverso i primi lavori di traduzione. Manca una ricerca dogmatica e sistematica del diritto penale dotata di un apparato di strumenti di ricerca e di un discorso sistematico.

La dottrina penalistica affronta i seguenti problemi: 1. lo studio del testo della legge e della sua corretta applicazione. 2. l’approfondimento delle teorie fondamentali del diritto penale e l’apertura di nuove aree di ricerca legate all’interpretazione del diritto penale, ai principi e scopi della legge penale, all’oggetto del reato, all’omissione, al concorso di persone, all’istigazione, alla ragionevolezza della condotta, alla legittima difesa, ai reati commessi da dipartimenti, alla conseguenza dell’offesa, all’errore, alla responsabilità penale, alle misure di prevenzione, all’individuazione della pena, alla riforma e miglioramento del sistema delle pene, all’uso e abolizione della pena di morte. Migliora la produzione di monografie, di manuali, di opere di teoria generale e di opere di traduzione. Migliaia le tesi degli studenti prodotte. Inoltre la dottrina penalistica inizia ad affrontare il problema del principio “un paese due sistemi” (yi guo liang zhi) in base al quale si riconosce un regime speciale per le aree di Hong Kong e Macao. Questo regime ha provocato numerosi conflitti tra norme e il problema della definizione delle aree di competenza. 

4. Prospettive future della dottrina penalistica.

Il futuro dello studio del diritto penale si baserà sulle seguenti premesse. 

a) L’adesione al ruolo guida del Marxismo nello studio del diritto penale. Il materialismo dialettico e storico insieme al ricorso alla metodologia sistematica e al metodo trasformativo, creati da Marx e Engels, hanno costituito il metodo fondamentale per lo studio del diritto penale cinese. I risultati scientifici della dottrina penalistica degli ultimi 60 anni dipendono proprio dall’utilizzo di tale metodo. Da questa adozione deriva la costante attenzione ad uno studio teorico collegato alla prassi. A seguito della promozione da parte del governo centrale del “principio di sviluppo scientifico” (Kexue fazhan guan), tutta la ricerca ha iniziato ad orientarsi verso posizioni e metodi legati allo sviluppo scientifico, prediligendo approcci pragmatici, scientifici e razionali. 

Da questo punto di vista gli studiosi cinesi invocano, per il futuro del diritto penale, una ricerca sempre più scientifica, una legislazione sempre più realistica, ad un tempo tradizionale e moderna, nazionale e globale. La realizzazione del concetto di sviluppo scientifico richiede anzitutto la garanzia di un processo di riforma e sviluppo. Per questo motivo i giuristi invitano sempre più ad una ricerca che tenga conto delle tendenze dello sviluppo della politica, dell’economia e della società, considerano lo sviluppo globale, della comunità internazionale e sostengono costantemente un movimento di riforma e sviluppo del diritto penale. Il marxismo continua ad avere un ruolo guida, ma i giuristi cinesi concordano nel non dover appiattire il diritto penale al Marxismo, di evitare dogmatismi e una pan-politicizzazione della ricerca. 

b) L’adesione alla politica accademica della campagna dei cento fiori. La campagna dei cento fiori indica un particolare periodo storico cinese, biennio 1956-1957, di forte liberalizzazione del pensiero. Oggi con questa locuzione si vuole indicare una ricerca libera ed effervescente. Il primo ed il terzo periodo del diritto penale cinese sono caratterizzati proprio da una libera ricerca e dalla discussione dei giuristi. Oggi i valori della libertà e del dissenso ragionevole sono considerati fondamentali per lo sviluppo della ricerca e gli studiosi alimentano costantemente la diversità di opinioni, garantendo l’armonia dei vari punti di vista. Questo oggi è una delle rivendicazioni più importanti che i giuristi cinesi difendono.

C) L’adesione al perfezionamento del sistema accademico dello studio del diritto penale. I penalisti cinesi, fin dalla pubblicazione negli anni 50 del primo manuale di diritto penale, hanno costantemente lavorato allo sviluppo del proprio settore disciplinare. Il problema fondamentale che i penalisti riconoscono è quello della mancanza di sufficiente dinamicità nel seguire le riforme legislative. Le discussioni attuali sui principi del diritto penale sono ancora troppo statiche. Si avverte il bisogno di migliorare la ricerca in alcuni settori, come la teoria della responsabilità penale, che rispetto alle teorie della pena e del reato è ancora incompleta. 

d) L’adesione al principio della teoria connessa alla prassi. Questo principio ha da sempre guidato la ricerca cinese e continuerà ad avere un ruolo importante per gli studi futuri. 

e) L’adesione all’internazionalizzazione dello studio del diritto penale. Lo studio del diritto penale straniero e della comparazione giuridica è stato molto presente nell’evoluzione della dottrina cinese e oggi, nell’era della globalizzazione, è avvertito come imprescindibile. L’internazionalizzazione non è considerata come limitata allo studio del diritto penale straniero, ma deve consentire anche la recezione di modelli stranieri. Poi c’è la questione dei reati internazionale cui i giuristi cinesi sono sempre più interessati. Questo tema apre la strada anche a possibili cooperazioni internazionali nel campo del diritto penale e dei sistemi delle corti nazionali, nonostante la costituzione della Corte penale internazionale. 

f) La riflessione sul ruolo della dottrina penalistica straniera in Cina. Oltre alla dottrina sovietica anche le dottrine penalistiche tedesca e giapponese hanno giocato un ruolo importante. Durante gli anni 80 dello scorso secolo la dottrina giapponese entra in Cina attraverso le traduzioni delle Lezioni generali di diritto penale giapponese, autori Fukuda Taira, Otsuka Hitoshi pubblicate in traduzione cinese nel 1986 dalla Liaoning People’s Publishing House e che hanno avuto il merito di introdurre la teoria della tre categorie di reato (reati contro lo stato, contro la società e contro i singoli). I manuali tedeschi invece sono stati pubblicati per la prima volta in cinese solo nel 2001. Uno dei primi ad essere tradotto è Lehrbuch Des Strafrechts: Allgemeiner Teil di Hans-Heinrich Jescheck e Thomas Weigend. Queste opere sono state all’origine anche di un fruttuoso scambio accademico, e presto sono diventate il fulcro degli studi del diritto penale straniero fondando la dogmatica penalistica cinese.

E’ infatti possibile ricondurre all’introduzione delle dottrine penalistiche tedesca e giapponese la nascita di un processo di trasformazione della dottrina cinese. Molte di queste teorie erano inizialmente in conflitto con i precedenti precetti introdotti in Cina sull’esempio sovietico. Un esempio classico è il conflitto tra la teoria sovietica dei quattro elementi costitutivi del reato e la teoria giapponese delle tre categorie del reato. Il dibattito è sorto all’inizio di questo secolo e ha visto un’accesa discussione tra gli studiosi nonché la nascita di un fenomeno di ripensamento del sapere che continua ancora oggi. Il 2003 vede la pubblicazione del primo manuale di diritto penale che adotta la teoria giapponese delle tre categorie del reato. Il diritto penale resta comunque la parte del diritto cinese dove l’influenza sovietica è maggiore e più duratura. La teoria del reato sovietica resta ancora molto radicata nei lavori degli organi legislativi e giurisdizionali. Oggi, sebbene l’influenza della teoria sovietica sia ancora molto forte, tuttavia la comprensione della teoria giapponese e delle altre teorie straniere sono sempre più incoraggiate, e la loro influenza in ascesa.

Il futuro dello studio del diritto penale sarà sempre più orientato verso uno studio dogmatico di stampo tedesco, strafrechtsdogmatik, espressione per molti studiosi del terzo stadio di sviluppo, dove il primo stadio prevedeva lo studio della legge, il secondo lo studio della giurisdizione. 

Lo studio del diritto penale cinese procederà sempre più verso una dogmatizzazione della conoscenza in linea con la costruzione di un sistema giuridico socialista.

Citazione consigliata: Cardillo I., [Titolo], in Istituto di Diritto Cinese, [data], disponibile all’indirizzo […]

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